Cassazione Civile, Ordinanza n. 09398/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da un istituto bancario per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di una serie di compravendite immobiliari, tra cui quella con cui un debitore aveva trasferito ad una società acquirente alcuni immobili siti in Roma e i successivi trasferimenti. In via subordinata, la banca aveva chiesto anche la condanna della società acquirente al pagamento del controvalore degli immobili alienati. In primo grado la domanda venne accolta in larga parte; in appello la Corte di Roma confermò la revocatoria del primo trasferimento ma escluse l’inefficacia dei trasferimenti successivi. La società acquirente ricorse per cassazione con sette motivi, lamentando: carenza o insufficiente prova della legittimazione attiva della banca e delle vicende societarie e cessioni/trasformazioni che avrebbero trasferito il credito; omessa pronuncia su motivi di appello relativi a qualità di creditore, data certa del debito, eventus damni e stato soggettivo del terzo; motivazione apparente o perplessa della sentenza di merito; violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in attesa della definizione di altra controversia sul credito; erronea applicazione delle presunzioni semplici e della valutazione degli indizi circa la consapevolezza pregiudizievole e la situazione debitoria; mancata considerazione della buona fede dell’acquirente. Si costituirono la mandataria della banca e una delle controparti, mentre gli altri intimati non resistettero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato la questione della legittimazione attiva e che la doglianza era, in parte, aspecifica e volta a rimettere in discussione un accertamento di merito. Ha reputato infondati o inammissibili il secondo e il terzo motivo, affermando che l’azione revocatoria può essere promossa anche dal titolare di un credito litigioso o eventuale, che non vi era omessa pronuncia e che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione della domanda e dei fatti. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il settimo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era sufficiente e le censure tendevano a una revisione del merito non consentita in cassazione. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, escludendo la necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. poiché la pendenza del giudizio sul credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, ritenendo che la critica all’uso delle presunzioni e alla valutazione degli indizi si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente costituita, con dichiarazione di irripetibilità delle spese della parte non investita dai motivi e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito eventuale o litigioso; il requisito del credito non deve necessariamente essere certo, liquido ed esigibile al momento dell’atto dispositivo.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta la semplice insufficienza della motivazione.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione apparente o perplessa, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 111 comma 6 Cost.
La motivazione della sentenza deve esistere ed essere intelligibile, ma nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
art. 6 CEDU
Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso violazioni del diritto a una decisione motivata.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia sostanzialmente esaminato la questione; la doglianza non può tradursi in dissenso sulla ricostruzione della domanda o dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l’accertamento di merito.
Richiamato nell’ambito della censura sulla data certa del debito, senza accoglimento della doglianza.
La sospensione necessaria non è dovuta per la sola pendenza di un giudizio sul credito quando il credito litigioso è comunque idoneo a fondare l’azione revocatoria.
La valutazione delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito; in cassazione non è censurabile la diversa lettura degli indizi se la motivazione non è meramente apparente.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato solo per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- L’azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche da chi vanti un credito eventuale, contestato o litigioso: la qualità di creditore ai fini dell’art. 2901 c.c. non richiede necessariamente un credito già certo, liquido ed esigibile.
- In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; la mera insufficienza, la diversa lettura delle prove o la richiesta di rivalutazione del merito sono inammissibili.
- La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche implicitamente, e il ricorrente miri soltanto a contestarne l’esito interpretativo.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è imposta dalla pendenza di un autonomo giudizio sul credito posto a base della revocatoria, perché tale accertamento non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione sull’inefficacia dell’atto dispositivo.
- La valutazione delle presunzioni semplici e degli indizi è riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo l’assenza di una motivazione effettiva, non la ricostruzione alternativa del materiale probatorio.
- In una revocatoria, la ricostruzione delle vicende soggettive del creditore e dei rapporti di successione o trasformazione societaria può essere sufficiente a fondare la legittimazione attiva se risulta allegata e provata nel giudizio di merito.
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