Cassazione Penale, Sentenza n. 34040/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bottalico. La difesa denunciava vizi di motivazione e violazione di legge perché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi nuovi prodotti dalla difesa (lontananza del domicilio dai luoghi del reato, piena osservanza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il tempo intercorso dai fatti del 2017, il periodo di custodia già scontato, e la collaborazione del capo del sodalizio Domenico Milella), né l'assenza di concreti elementi che attestassero perduranti contatti del ricorrente con il gruppo mafioso; inoltre si censurava la mancata considerazione che il rito abbreviato e il mutamento di domicilio erano stati valutati dal GIP come elementi novativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur condividendo alcune censure rivolte al GIP fatte dal Tribunale del riesame (in particolare l'uso apodittico del confronto con i coindagati e la mancata considerazione della presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.), la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente considerato gli elementi nuovi prospettati dalla difesa che, valutati nel loro insieme (distanza geografica dal quartiere Japigia, corretto rispetto degli arresti domiciliari con controllo elettronico, periodo di detenzione già scontato, rilevante distanza temporale dai fatti, e la collaborazione del capo del sodalizio), possono incidere sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari per un nuovo esame dell'adeguatezza della misura cautelare alla luce delle argomentazioni esplicitate.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'attrazione al Tribunale del riesame degli appelli avverso misure cautelari; qui utilizzata per spiegare la competenza del Tribunale che ha deciso il ripristino della custodia.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati gravi; la Corte riconosce che tale presunzione è superabile ma richiede una motivazione specifica e la valutazione di elementi concreti che dimostrino la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive.
Riguarda le istanze per la sostituzione o l'attenuazione delle misure cautelari e l'obbligo del GIP di motivare la decisione, tenendo conto degli elementi personologici e della attualità delle esigenze cautelari.
Riferimento all'aggravante di tipo mafioso (metodo e agevolazione): la presenza di tale aggravante aumenta la gravità penalistica e la valutazione delle esigenze cautelari, ma non esime il giudice dall'effettuare una ponderata valutazione della loro attualità e proporzionalità.
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: può essere superata da elementi concreti e motivati che dimostrino che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
- Il tempo intercorso dai fatti e il periodo trascorso in misura cautelare sono elementi rilevanti e non neutri nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari; la loro incidenza deve essere esplicitamente considerata nella motivazione.
- La condotta positiva del detenuto durante gli arresti domiciliari (rispetto delle prescrizioni, controllo elettronico) costituisce un elemento fattuale che può influire sulla valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura.
- Il mutamento di domicilio, specialmente se a distanza dal luogo di origine dei reati, e la mancanza di evidenze di perduranti contatti con il sodalizio di riferimento possono essere valutati come elementi depotenzianti il pericolo di reiterazione.
- La decisione di optare per il rito abbreviato non equivale automaticamente a resipiscenza né è in sé decisiva ai fini cautelari; va valutata nel complesso degli elementi di rischio e di personalità.
- Il giudice della cautela deve evitare argomentazioni congetturali o generiche (ad es. ipotesi non concrete di contatti con terzi) e motivare specificamente perché tali considerazioni giustifichino l'aggravamento della misura.
- Quando emergono elementi nuovi rilevanti, il tribunale del riesame (o il giudice che decide in sede cautelare) è tenuto a rinnovare la valutazione e a darne motivazione puntuale; l'omissione di tale valutazione può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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