Cassazione Penale, Ordinanza n. 21756/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per appropriazione indebita è rimasta ferma; sono state inoltre ribadite la correttezza della motivazione di merito sulla responsabilità e la legittimità della pena irrogata, compreso il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. Con il primo motivo ha dedotto, in termini generici, asserite carenze motivazionali sull'affermazione di responsabilità ex art. 646 c.p.; con il secondo motivo ha censurato la misura della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito valorizzava in modo congruo le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e la documentazione in atti. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui la dosimetria della pena è affidata al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche sull'assenza di elementi positivi, oltre che sui precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte richiama la motivazione di merito che ne ha affermato la sussistenza sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della documentazione.
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando il motivo non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri legali.
La commisurazione della pena deve essere ancorata ai criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere, senza arbitrarietà o illogicità.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi e può tenere conto dei precedenti penali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- In tema di responsabilità penale, la sentenza di merito è adeguatamente motivata quando valorizza prove dichiarative e documentali in modo coerente e logicamente fondato.
- La Cassazione non può essere investita di una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto anche dalla mancanza di elementi positivi favorevoli all'imputato e dai precedenti penali, senza necessità di ulteriori argomentazioni particolari.
- La graduazione della pena resta rimessa al giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
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