Cassazione Penale, Sentenza n. 37079/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.: il difensore di fiducia (avv. Luigi Maturo), nominato dall'imputato e risultante negli atti (con revoca di ogni altra nomina), non era stato avvisato della fissazione dell'udienza d'appello; la notifica era stata effettuata invece al difensore d'ufficio (avv. Maria Francesca Cirigliano) e l'udienza si è svolta in camera di consiglio con trattazione scritta e senza la partecipazione delle parti. Si è sostenuta la nullità assoluta del giudizio di appello per violazione del contraddittorio e per l'omesso avviso al difensore di fiducia, in quanto tale omissione avrebbe precluso la possibilità di chiedere entro il termine perentorio la trattazione orale.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo: ha rilevato che la nomina dell'avv. Luigi Maturo era anteriormente agli atti e nota alla Corte (anche per il decreto di ammissione al gratuito patrocinio) ma che l'avviso dell'udienza era stato inviato al difensore d'ufficio. Ha ritenuto l'omesso avviso una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p., anche alla luce della disciplina emergenziale dell'art. 23-bis, DL n. 137/2020 (salvo la possibilità per le parti di richiedere la trattazione orale entro termine perentorio), e delle successive conferme normative, perché ha determinato un difetto del contraddittorio e ha leso l'esercizio della facoltà di chiedere la trattazione orale. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Individua le ipotesi di nullità attinenti alla regolarità delle notificazioni e alla presenza dell'imputato/difensore; la Corte ha richiamato tale norma per inquadrare la mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia come vizio rientrante fra le nullità previste.
Attribuisce carattere di assolutezza ad alcune nullità previste dall'art. 178; la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore di fiducia costituisca una nullità assoluta ai sensi di questa norma, per il difetto del contraddittorio.
«...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».
Regolava la celebrazione in camera di consiglio (rito cartolare) e prevedeva la possibilità per le parti di chiedere la trattazione orale entro termine perentorio; la Corte ha evidenziato che, benché la modalità scritta fosse ammessa, l'avviso al difensore di fiducia resta necessario perché solo così è possibile esercitare tempestivamente la facoltà di chiedere la trattazione orale.
comma 4 e comma 6 art. 23-bis, DL n. 137/2020
Il comma 4 stabiliva il termine perentorio per la richiesta di discussione orale (presentata da PM o difensore), il comma 6 prevedeva che la richiesta potesse provenire solo tramite la difesa tecnica; la Corte ha usato questi elementi per sottolineare l'importanza dell'avviso al difensore di fiducia, condizione per l'esercizio della facoltà processuale.
Confermativa della prevalenza del rito cartolare in appello; la Corte l'ha richiamata per spiegare il contesto normativo in cui la partecipazione può essere esclusa, ma senza escludere la necessità di avviso al difensore laddove la parte possa chiedere la trattazione orale.
Prevede la conversione di alcune nullità assolute in nullità di ordine generale; la Corte ha escluso la conversione nel caso concreto, qualificando la violazione come nullità assoluta non sanabile e idonea ad annullare la sentenza d'appello.
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato sull'erronea applicazione delle norme processuali citate e su vizio del contraddittorio.
artt. 75 D.Lgs. n. 159/2011 e 495 c.p.
Norme penali relative ai reati per i quali CASTALDO era stato condannato in primo grado; citate come oggetto della condanna annullata in via incidentale dalla vicenda processuale.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato prima della fissazione integra, in linea di principio, una nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. quando tale omissione determina un difetto del contraddittorio o impedisce l'esercizio di facoltà processuali rilevanti (es. richiesta di trattazione orale).
- Anche nelle ipotesi di rito cartolare/in camera di consiglio (ex art. 23-bis DL 137/2020 e successive modifiche) il giudice deve notificare la fissazione dell'udienza al difensore di fiducia perché la parte possa esercitare entro i termini perentori eventuali opzioni processuali (richiesta di discussione orale).
- Se la nomina del difensore di fiducia è annotata negli atti e/o risultante da provvedimenti (es. decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), la Corte non può limitarsi a notificare il difensore d'ufficio senza impoverire il diritto di difesa; la mancata notifica al difensore di fiducia può portare all'annullamento e al rinvio del giudizio d'appello.
- La conversione delle nullità (art. 180 c.p.p.) non è automatica: la qualificazione della nullità come assoluta e non sanabile dipende dall'effetto concreto sull'esercizio del contraddittorio e sui diritti della difesa.
- Per evitare il vizio, il difensore e l'imputato devono curare l'iscrizione e la trasmissione tempestiva della nomina al fascicolo, mentre il giudice deve verificare la presenza di nomine successive e notificare la fissazione dell'udienza al difensore effettivamente nominato.
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