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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23893/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I condomini hanno impugnato una delibera assembleare del 10 gennaio 2011 con cui erano stati approvati il rendiconto consuntivo 2010 e la destinazione del residuo attivo di gestione all'esercizio successivo mediante costituzione di un fondo cassa. Hanno dedotto: l'omesso invio del prospetto del bilancio consuntivo; la mancata indicazione, nei documenti sottoposti all'assemblea, di tutti gli elementi essenziali del bilancio; la mancata produzione dei giustificativi delle spese da parte dell'amministratore; l'asserita illegittimità della delibera per non aver previsto la compensazione/riaccredito delle somme a credito dei singoli condomini; la mancata specificazione delle quote spettanti a ciascuno; la violazione del criterio annuale della gestione condominiale, poiché il bilancio 2010 avrebbe ricompreso voci riferite anche alle gestioni 2008 e 2009. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la scelta assembleare di costituire un fondo cassa per spese ordinarie e sufficiente, ai fini della validità della delibera, l'intellegibilità della contabilità esposta, senza necessità di allegare in assemblea tutti i documenti giustificativi, salvo richiesta dei condomini di visione e copia. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi, sostanzialmente ricondotti alla violazione delle norme sulla gestione condominiale, alla motivazione apparente/travisamento dei fatti e alla mancata considerazione dell'illegittimità dell'avanzo di cassa e della gestione non annuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente sul potere discrezionale dell'assemblea di destinare l'avanzo di gestione e sulla non necessità di indicare nell'ordine del giorno la costituzione del fondo cassa, essendo sufficiente la convocazione per l'approvazione del rendiconto. Ha inoltre dichiarato non scrutinabile in cassazione la doglianza secondo cui si sarebbe trattato di un avanzo di cassa e non di gestione, perché tema non trattato dal giudice di merito e non adeguatamente agganciato agli atti di causa. Ha poi ritenuto infondato il rilievo sulla mancata indicazione delle somme spettanti ai singoli, affermando che, una volta reso intellegibile il bilancio e rinviata la regolazione dei rapporti di dare-avere all'esercizio successivo, non occorre l'indicazione immediata in cifre delle quote di ciascun condomino, potendo la compensazione essere verificata sulla base della documentazione contabile. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che il fondo cassa non viola di per sé la dimensione annuale della gestione e che l'avanzo può essere destinato a costituire liquidità per le spese future. La Corte ha inoltre ribadito che la contabilità condominiale non deve essere redatta con forme rigorose analoghe ai bilanci societari e che l'amministratore non ha l'obbligo di depositare in assemblea i giustificativi, ma solo di consentire ai condomini che lo chiedano di visionarli e ottenerne copia a loro spese; nel caso concreto tale richiesta non era stata avanzata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1135 c.c.

    consente all'assemblea di deliberare sull'utilizzazione del residuo attivo di gestione e sulla costituzione di un fondo cassa, entro il potere discrezionale assembleare e salvo eccesso di potere.

  • art. 1123 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione delle somme e la mancanza di specificazione delle quote, ma la Corte esclude che fosse necessario indicare in delibera le somme spettanti a ciascun condomino per la successiva compensazione.

  • art. 1137 c.c.

    è menzionato con riferimento all'eventuale deduzione e riproposizione delle censure contro la delibera, ma il tema della dimensione annuale della gestione non risulta adeguatamente trattato nei precedenti gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    è il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia condominiale, l'assemblea può destinare il residuo attivo di gestione a un fondo cassa per spese future, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, senza che ciò richieda necessariamente una specifica indicazione in ordine del giorno distinta dall'approvazione del rendiconto, salvo eccesso di potere.
  • La validità della delibera di approvazione del rendiconto non dipende dalla redazione del bilancio secondo forme rigide analoghe a quelle societarie: è sufficiente che la contabilità renda intellegibili le voci di entrata e uscita e le relative causali.
  • L'amministratore di condominio non ha l'obbligo di depositare in assemblea tutti i giustificativi di spesa; deve però consentire ai condomini che lo richiedano di prenderne visione ed estrarne copia a loro spese, gravando sui condomini l'onere di dimostrare l'eventuale diniego.
  • Non è necessario, a pena di annullabilità della delibera, indicare immediatamente in cifre la quota di residuo spettante a ciascun condomino quando la documentazione contabile consente di determinare ex post i rapporti di dare e avere e di verificare la successiva compensazione.
  • La previsione di un fondo cassa o l'utilizzo di avanzi di gestione non contrasta di per sé con la dimensione annuale della gestione condominiale, purché l'operazione sia funzionale alla copertura delle spese future e risulti coerente con il rendiconto approvato.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazione delibere condominiali
RamiCondominio
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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