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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26876/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in relazione al delitto di ricettazione. Dal testo emerge che il fatto riguardava la detenzione/acquisizione di un mezzo di provenienza furtiva, accertata sulla base della denuncia e di immediati riscontri dei carabinieri. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo, censure che la Corte qualifica come manifestamente infondate, mentre le ulteriori doglianze erano reiterative rispetto a quanto già deciso in appello, in particolare sulla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., escluse in ragione della gravità del fatto, del valore del mezzo e della personalità del ricorrente, gravato da precedenti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la provenienza furtiva del bene risultava dagli atti di denuncia e dagli accertamenti immediati dei carabinieri, superando la c.d. prova di resistenza. Considera inoltre reiterative le altre censure, poiché la Corte di appello aveva già escluso motivatamente sia l'attenuante del fatto di speciale tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. sia la non punibilità ex art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale prevista dalla norma può essere esclusa quando la gravità del fatto, il valore del bene e la personalità del reo non ne consentono l'applicazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è negata ove la valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'imputato deponga per una non tenue offensività.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Il richiamo è effettuato per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la valutazione dei profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con gli accertamenti di merito già compiuti e non supera la prova di resistenza rispetto alla tenuta della motivazione impugnata.
  • In tema di ricettazione, la provenienza furtiva del bene può essere desunta da riscontri immediati di polizia giudiziaria e dalla denuncia della persona offesa; se tali dati rendono certa la base fattuale della decisione, le censure contrarie risultano manifestamente infondate.
  • L'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. possono essere escluse valorizzando in modo complessivo la gravità concreta del fatto, il valore del bene e la personalità dell'imputato, inclusi eventuali precedenti.
  • La reiterazione in cassazione di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza specifiche critiche alla ratio decidendi, non consente l'accoglimento del ricorso.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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