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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30736/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello a otto mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva violazione di legge e omessa motivazione sulla responsabilità, lamentando in particolare il difetto dell'elemento soggettivo e l'inoffensività della condotta. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Corte di appello avrebbe pretermesso documentazione difensiva rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo unico meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, oltre che generico e aspecifico perché privo della puntuale indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha anche rilevato che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente sulla sussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, e che la documentazione difensiva indicata come trascurata era stata invece ritenuta inconferente rispetto ai fatti contestati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte non ne approfondisce il contenuto, ma conferma la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza del fatto tipico, oggettivo e soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale di specifici travisamenti delle risultanze processuali; la critica generica e aspecifica non è sufficiente.
  • Quando la sentenza di appello offre una motivazione adeguata e coerente sulla sussistenza del fatto contestato sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, il ricorso che non evidenzi reali lacune o errori decisivi è destinato all'inammissibilità.
  • La contestazione relativa all'omessa valutazione di documenti difensivi è infondata se il giudice di merito ne abbia espressamente rilevato l'inconferenza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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