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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16149/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente dell'ente previdenziale, inquadrata in Area B, Posizione economica B3, volta a ottenere le differenze retributive per avere svolto di fatto mansioni superiori riconducibili all'Area C1 nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 maggio 2010. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, dichiarandola in parte prescritta; la corte d'appello aveva respinto l'appello dell'ente, ritenendo che le mansioni concretamente svolte rientrassero nelle declaratorie dell'Area C. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 e dell'Allegato A del CCNL del personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 2006-2009, nonché dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente valutato le mansioni sulla base del vecchio CCNL 1998/2001, non più vigente per il periodo in contestazione, anziché alla luce del nuovo sistema di inquadramento introdotto dal CCNL 2006-2009 stipulato il 1 ottobre 2007. Secondo il ricorrente, applicando correttamente il nuovo assetto contrattuale, le mansioni dedotte sarebbero state al più riconducibili all'Area B, con conseguente rigetto della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, nelle controversie sullo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva applicabile all'intero periodo rilevante e confrontare le mansioni svolte con tale disciplina, anche d'ufficio, secondo iura novit curia. Poiché la corte d'appello aveva omesso di considerare l'evoluzione della contrattazione collettiva e di valutare le mansioni alla luce del mutamento introdotto dal CCNL 2006-2009, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità perché il ricorso rispettava il requisito di specificità.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità sui CCNL e per il richiamo delle relative motivazioni.

  • artt. 6, 7 e 8 CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici non Economici 2006-2009

    Sono le clausole contrattuali che disciplinano il nuovo sistema di classificazione, la decorrenza del primo inquadramento e l'istituzione dei profili professionali, da applicare al periodo lavorativo rilevante.

  • Allegato A CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici non Economici 2006-2009

    Contiene le declaratorie delle aree e i criteri di distinzione tra Area B e Area C, rilevanti per la verifica delle mansioni superiori.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha escluso che, nel caso di specie, potesse invocarsi l'adeguatezza o l'irriducibilità della retribuzione in contrasto con gli equilibri fissati dalla contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato relative a mansioni superiori, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva effettivamente applicabile a tutto il periodo dedotto in giudizio e non può arrestarsi al solo contratto erroneamente richiamato dalla parte se non più vigente per quel segmento temporale.
  • Accertate le mansioni concretamente svolte e l'inquadramento posseduto e richiesto, la verifica va compiuta mediante raffronto con le declaratorie del CCNL applicabile, anche d'ufficio in base al principio iura novit curia, poiché i contratti collettivi del pubblico impiego sono conoscibili d'ufficio.
  • Nel nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 2006-2009, tutte le mansioni interne alla medesima area sono professionalmente equivalenti e integra mansioni superiori soltanto lo svolgimento di compiti propri dell'area immediatamente superiore.
  • La decorrenza del nuovo inquadramento opera automaticamente dalla data di entrata in vigore del CCNL, senza necessità della previa istituzione dei profili professionali da parte dell'amministrazione.
  • Il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori matura in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente nel tempo, sicché l'evoluzione della contrattazione collettiva deve essere considerata nella sua dinamica storica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico contrattualizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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