Cassazione Penale, Sentenza n. 04214/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per varie ragioni: Spedaliere Diego ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione, errata applicazione degli artt. 110 e 416-bis.1 c.p. (contestando la sua qualificazione come concorrente esterno nell'associazione mafiosa), travisamento delle prove e omessa valutazione di elementi favorevoli (tra cui la sua attività ventennale di pasticcere) e, con memoria integrativa, ha invocato violazione del contraddittorio per decesso di testi, insufficienza indiziaria, errata valutazione delle intercettazioni e mancata motivazione rafforzata per l'aggravante mafiosa. Terminiello Marco Claudio ha censurato la determinazione della pena (mancata indicazione della pena base, carenza di motivazione sugli aumenti per aggravanti ad effetto speciale e sulla continuazione) e ha lamentato violazione dell'art. 597 c.p.p. perché la Corte d'appello avrebbe aggravato la pena in modo non contestato dall'ufficio di Procura. Vollaro Raffaele ha denunciato motivazione apparente e mancata valutazione di elementi a sua difesa, travisamento della prova e carenze nella identificazione nelle intercettazioni in relazione a molteplici capi (estorsioni, usura, intestazione fittizia, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato: per Vollaro Raffaele, il ricorso è accolto limitatamente al capo P) (intestazione fittizia di veicoli): la sentenza d'appello è annullata e rinviata per nuovo giudizio su quel capo e per la determinazione della pena; gli altri motivi di Vollaro sono dichiarati inammissibili. Per Spedaliere Diego il ricorso è dichiarato manifestamente infondato/inammissibile: confermate le condanne nei capi H) e I) (usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso), rigettate le doglianze; Spedaliere è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Terminiello Marco Claudio il ricorso è parzialmente fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena in relazione alla misura dell'aumento per la seconda aggravante ad effetto speciale (mancata motivazione sulla scelta della misura dell'aumento), rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla misura della pena; gli altri motivi sono respinti. Inoltre gli imputati sono condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Alilaco Sos Impresa, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori. Nel complesso la maggior parte delle condanne è confermata, con correzioni limitate su specifici profili di motivazione e misura della pena.
Norme richiamate
Norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (omessa o insufficiente motivazione, violazione di legge): la Corte verifica la specificità delle censure e la loro conformità ai limiti di ammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: i ricorsi contestavano la qualificazione della partecipazione (concorrente esterno vs mera connivenza); la Corte ha confermato la valutazione di merito salvo eccezioni di motivazione specifica.
Norma relativa all'aggravante per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede adeguata motivazione, valutando l'esistenza di elementi intimidatori e il legame con il clan.
Definizione e criteri dell'associazione di tipo mafioso: la sentenza d'appello è stata ritenuta, in gran parte, supportata da argomentazioni sulla sussistenza del clan e dei ruoli dirigenziali.
Aggraziamento per l'estorsione; richiamato nella determinazione della pena e nella ponderazione delle aggravanti ad effetto speciale.
Regola sulla applicazione delle circostanze aggravanti e sulla scelta della circostanza più grave; la Corte ha ricordato l'obbligo di motivare l'eventuale aumento quando si applica una aggravante ad effetto speciale facoltativa.
Principi generali sulla determinazione della pena: richiamato in relazione all'obbligo di motivare la pena base e gli aumenti.
Criteri per la determinazione della pena in concreto; invocato nelle censure sulla congruità e proporzionalità della pena complessiva.
Norma processuale relativa alla possibilità di modificare la pena in appello: la Corte ha esaminato la contestazione di Terminiello ma ha ritenuto che non ci sia stata violazione, salvo la mancata motivazione sull'entità dell'aumento facoltativo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa di Spedaliere in relazione al diritto al contraddittorio e al principio del giusto processo; la Corte ha valutato tali contestazioni alla luce della motivazione di merito.
Richiamato come criterio di non superamento dei limiti di proporzione fra pene nella determinazione complessiva, nell'ambito dell'esame della continuazione.
Massime di principio
- La Cassazione respinge come inammissibili i ricorsi che riproducono pedissequamente le censure di appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni del provvedimento impugnato: il ricorso di legittimità deve contenere critiche autonome e specifiche.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se la decisione di appello integra e fornisce una giustificazione autonoma e si confronta con le allegazioni difensive: non basta il mero rinvio.
- In caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, se il giudice applica un aumento facoltativo della pena deve motivare specificamente la scelta e la misura dell'aumento; l'assenza di tale motivazione comporta annullamento e rinvio.
- Le valutazioni ex intercettazioni e indizi richiedono analisi della gravità, precisione e concordanza degli elementi; contestazioni generiche sulla interpretazione delle captazioni, senza critiche puntuali alla motivazione, difficilmente ottengono successo in Cassazione.
- Se la sentenza di merito omette di motivare specifici capi contestati (es. intestazione fittizia di beni), la Cassazione annulla limitatamente a quei profili e rinvia per nuovo giudizio; l'annullamento può essere parziale anche se la sentenza è confermata nel resto.
- Le questioni processuali tardive (ad es. eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni introdotte in memoria tardiva) sono deboli se non adeguatamente dettagliate e giustificate; la Corte richiede indicazioni precise dei vizi invocati.
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