Cassazione Penale, Ordinanza n. 15425/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato per cassazione una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Giudice dell'udienza preliminare di Campobasso in relazione a un reato in materia di stupefacenti. I ricorrenti deducevano vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per la pena applicata. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ambito dei motivi ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento, rilevando che il vizio di motivazione non è deducibile con tale mezzo e che l'erronea qualificazione del fatto è censurabile solo quando risulti ictu oculi e in modo palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto ha escluso la presenza di un errore evidente nella qualificazione giuridica.
Norme richiamate
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale l'impugnazione è soggetta a limiti specifici
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli profili espressamente indicati
consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità nei casi previsti
norma incriminatrice in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi lieve invocata dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione del fatto
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
disposizione richiamata per la decorrenza delle nuove regole sull'impugnazione della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, poiché esula dal catalogo dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in sede di legittimità solo quando l'errore emerga in modo immediato e palese dal testo della sentenza o dell'imputazione; non sono ammissibili doglianze che richiedano valutazioni non evidenti o un riesame del merito.
- Se la qualificazione giuridica adottata nella sentenza di patteggiamento non risulta manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, il ricorso per cassazione sul punto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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