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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32794/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta ai sensi degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 1, e 223 del regio decreto n. 267 del 1942. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeducibile: non individuava gli elementi posti a fondamento della censura, non consentiva di comprendere i rilievi sottoposti al giudice dell'impugnazione e si limitava a reiterare doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confronto critico con la motivazione impugnata. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 216 della legge fallimentare. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la conferma della sentenza di primo grado sul punto costituiva un errore materiale, la cui eventuale correzione, in caso di inammissibilità del ricorso, spettava esclusivamente alla Corte di appello. Con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il calcolo difensivo ometteva gli aumenti derivanti dall'applicazione degli artt. 99, comma 4, c.p. e 219, comma 1, della legge fallimentare. Il termine massimo di prescrizione è stato individuato in anni 33 e mesi 3, decorrenti dal 26 luglio 2012, con scadenza il 26 ottobre 2045.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato generico e privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza d'appello; il secondo manifestamente infondato, poiché riguardava un errore materiale correggibile dalla Corte d'appello; il terzo manifestamente infondato, in quanto il calcolo della prescrizione non considerava gli aumenti derivanti dalla recidiva reiterata e dalla disciplina della bancarotta fraudolenta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942

    Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta contestata all'imputata; è inoltre richiamata con riguardo alla pena accessoria.

  • art. 219, comma 1, R.D. 267/1942

    Norma considerata nel calcolo del termine massimo di prescrizione e nella contestazione della bancarotta.

  • art. 223 R.D. 267/1942

    Norma richiamata quale fondamento della responsabilità contestata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la violazione di tale requisito rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La Corte ne considera l'aumento ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione.

  • art. 216 L.F.

    La pena accessoria eventualmente erroneamente confermata può essere oggetto di correzione dell'errore materiale da parte della Corte d'appello quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione d'appello logicamente corretta, non individui gli elementi sui quali si fonda la censura e non consenta al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi dedotti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello e disattese dalla corte di merito, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza d'appello contiene un errore materiale relativo alla conferma di una pena accessoria, la correzione dell'errore, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, spetta alla Corte d'appello.
  • Nel calcolo del termine massimo di prescrizione devono essere considerati gli aumenti derivanti dalla recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. e dalla disciplina applicabile alla bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 219, comma 1, della legge fallimentare.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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