Cassazione Penale, Ordinanza n. 32728/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi introducevano per la prima volta in sede di legittimità questioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente sottoposte al giudice di merito. La condanna penale e il trattamento sanzionatorio sono rimasti fermi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 453 e 455 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis c.p., con riferimento alle pene sostitutive. La Corte ha rilevato che entrambe le questioni erano state dedotte per la prima volta in cassazione. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha richiamato il principio secondo cui la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della decisione impugnata e, in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio. Quanto alle pene sostitutive, ha affermato che, nel giudizio di appello a trattazione scritta, l'imputato deve formulare una specifica richiesta nell'atto di appello o, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza. Nel caso concreto non risultava presentata alcuna richiesta, né scritta né orale, nel giudizio di appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale fondamento, insieme all'art. 455 c.p., della condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
Norma incriminatrice richiamata quale fondamento, insieme all'art. 453 c.p., della condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente alla data della decisione impugnata; in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio.
Nel giudizio di appello a trattazione scritta, l'applicazione delle pene sostitutive richiede una specifica richiesta dell'imputato formulata tempestivamente.
Preclude la deduzione per la prima volta in cassazione delle questioni non proposte nei precedenti gradi di giudizio, secondo quanto applicato dalla Corte alla questione ex art. 131-bis c.p.
Disciplina transitoria richiamata con riguardo all'applicazione delle nuove pene sostitutive.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il termine di cinque giorni prima dell'udienza per la presentazione delle conclusioni è qualificato come termine perentorio ai fini della richiesta di applicazione delle pene sostitutive nel giudizio di appello a trattazione scritta.
Massime di principio
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando la disposizione era già vigente al momento della deliberazione della sentenza impugnata; inoltre, in mancanza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sulla causa di non punibilità.
- Nel giudizio di appello a trattazione scritta, l'applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p., secondo la disciplina transitoria applicabile, presuppone una richiesta dell'imputato formulata nell'atto di appello oppure, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza.
- La mancata tempestiva deduzione davanti al giudice di merito delle questioni relative all'art. 131-bis c.p. e alle pene sostitutive impedisce di introdurle per la prima volta in sede di legittimità e comporta l'inammissibilità dei relativi motivi di ricorso.
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