Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32735/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 618 euro di multa per il delitto di furto previsto dall'art. 624-bis c.p. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto tentato. La Corte ha rilevato, in primo luogo, che la censura era nuova, non essendo stata dedotta con l'atto di appello; pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il furto è consumato quando l'autore consegue, anche per un breve periodo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso concreto, la persona offesa aveva perso di vista l'imputato, consentendogli di acquisire tale disponibilità prima del successivo intervento della polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non proponibile perché nuovo e comunque manifestamente infondato nel merito. È stata confermata la qualificazione del fatto come furto consumato, poiché l'imputato aveva avuto la piena disponibilità della cosa sottratta, sebbene per un breve periodo, prima di essere bloccato dalla polizia giudiziaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie di furto in abitazione è stata ritenuta consumata, e non tentata, perché l'autore aveva conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per un breve lasso di tempo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Una censura non dedotta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta nel ricorso per cassazione ed è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel furto, la consumazione si verifica quando l'autore consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un periodo brevissimo; il successivo immediato blocco da parte della polizia giudiziaria non trasforma il fatto in tentativo.
  • La perdita di vista dell'autore da parte della persona offesa può integrare, in presenza degli ulteriori elementi accertati, l'acquisizione di una disponibilità autonoma ed effettiva della refurtiva, sufficiente a perfezionare il furto consumato.
  • In sede di legittimità non è proponibile una censura nuova, non previamente dedotta con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; la censura è inammissibile anche quando sia comunque manifestamente infondata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.