Cassazione Penale, Ordinanza n. 32733/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ragusa, condannando un imputato alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa e l'altro alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa, per furti, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e altro. Gli imputati hanno proposto ricorsi separati, con motivi sovrapponibili. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante della destrezza nel furto, sostenendo che non fosse configurabile. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il terzo motivo riguardava il mancato bilanciamento delle circostanze ed era logicamente subordinato all'accoglimento del secondo. Il quarto motivo contestava la motivazione degli aumenti di pena per la continuazione. Il quinto motivo denunciava vizio di motivazione nella valutazione complessiva della personalità degli imputati ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aggravante della destrezza, poiché la condotta antecedente o contestuale all'impossessamento, consistente in particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore, era stata adeguatamente individuata dai giudici di merito, anche attraverso la condotta di accarezzare il cane della vittima per distrarla. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato generico e privo del confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni già esposte dal primo giudice. Il motivo sul bilanciamento è stato ritenuto logicamente dipendente dal precedente e quindi infondato. Il motivo sugli aumenti per la continuazione è stato dichiarato inammissibile, anche perché i motivi di appello erano a loro volta inammissibili; inoltre, quanto al merito, gli aumenti risultavano conformi ai parametri normativi e giurisprudenziali indicati. Il motivo relativo alla dosimetria della pena è stato ritenuto generico, essendo la pena inferiore alla media edittale e adeguatamente motivata mediante il richiamo alla sua congruità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aggravante della destrezza
L'aggravante ricorre quando, prima o durante l'impossessamento, l'agente pone in essere particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa; non basta il mero approfittamento di una situazione di disattenzione non provocata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti dell'atto di impugnazione
Il motivo di impugnazione deve individuare specificamente i rilievi mossi alla decisione impugnata; la censura generica, che non consente di comprendere gli elementi posti a fondamento della doglianza, è inammissibile.
Per uno degli imputati l'aumento per la continuazione è stato ritenuto vincolato dalla disposizione normativa.
rilevabilità dell'inammissibilità
L'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo se non è stata rilevata dal giudice dell'impugnazione.
limiti alla rilevazione dell'inammissibilità nel giudizio di rinvio
Nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio è preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nelle indagini preliminari.
Massime di principio
- Nel furto, l'aggravante della destrezza è configurabile quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, utilizza particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il semplice approfittamento di una disattenzione o di un momentaneo allontanamento non provocati.
- In presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza d'appello si integrano e costituiscono un unico corpus motivazionale, salvo specifiche ragioni di incompatibilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione relativo alle attenuanti generiche quando, a fronte di una motivazione logica della sentenza impugnata, non individua gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non si confronta con le ragioni già espresse dai giudici di merito.
- Il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze, quando dipende dall'accoglimento della censura sul diniego delle attenuanti generiche, non può trovare accoglimento se quest'ultima è manifestamente infondata o inammissibile.
- L'inammissibilità dei motivi di appello può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non è stata rilevata dal giudice d'appello, salvo il limite previsto per il giudizio conseguente ad annullamento con rinvio.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice, attraverso una valutazione complessiva della personalità e delle circostanze del caso, irroga una pena inferiore alla media edittale e richiama la congruità del trattamento sanzionatorio, senza necessità di una giustificazione ulteriore analitica.
- Gli aumenti per la continuazione sono sindacabili in cassazione solo mediante censure specifiche sui criteri legali di determinazione, sull'eventuale surrettizio cumulo materiale o sulla proporzione tra pena base e pene relative ai reati satellite.
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