Cassazione Penale, Ordinanza n. 32734/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha confermato, senza modifiche, la condanna alla pena di un anno di reclusione per il delitto previsto dall'art. 495 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno di reclusione per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione relativa a una qualità personale, previsto dall'art. 495 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente contestava, in particolare, la volontarietà della condotta, richiamando anche un asserito fattore di stanchezza. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: quanto all'elemento soggettivo, ha rilevato che per il reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, e che la volontarietà risultava desunta anche dal fatto che l'imputato era privo di patente; quanto all'art. 131-bis c.p., ha valorizzato i numerosi precedenti penali e le modalità della condotta, ostativi sia per l'abitualità sia per la tenuità complessiva dell'offesa; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla gravità dei fatti.
Norme richiamate
La falsa attestazione relativa a una qualità personale del dichiarante si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, senza necessità che essa sia successivamente riprodotta in un atto pubblico.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dai precedenti penali, dalle modalità della condotta e dall'abitualità di condotte analoghe.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente, inclusa la gravità del fatto.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di falsa attestazione relativa a una qualità personale del dichiarante non è richiesto il dolo specifico: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere la dichiarazione non veritiera.
- Il delitto di falsa attestazione relativa a una qualità personale si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale; la successiva riproduzione della dichiarazione in un atto pubblico non è necessaria.
- La successiva resa di una dichiarazione veritiera non esclude l'integrazione già perfezionata del delitto di falsa attestazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sia dall'abitualità, desunta anche da precedenti condotte di indole analoga, sia dalle concrete modalità della condotta e dai precedenti penali dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua anche un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente; tale dato può consistere nella gravità del fatto.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e introduca una ricostruzione fattuale non risultante dalle decisioni di merito.
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