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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32730/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione del Tribunale di Frosinone, li aveva condannati per il delitto di furto in abitazione e furto con strappo previsto dall'art. 624-bis c.p., infliggendo pene detentive e pecuniarie differenziate. Un imputato ha dedotto il vizio di motivazione nella commisurazione della pena, contestando il diverso trattamento sanzionatorio rispetto ai correi. Un secondo imputato ha formulato analoga censura, lamentando anche un asserito doppio computo della recidiva e la disparità di trattamento rispetto agli altri imputati. Il terzo imputato ha dedotto la violazione di legge per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la memoria difensiva ha riproposto la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla pena, poiché la diversa sanzione era motivata da specifici elementi individualizzanti, dalla precedente condanna ravvicinata nel tempo e dalla recidiva. Ha inoltre escluso il doppio computo della recidiva, rilevando che l'aumento era stato applicato una sola volta e risultava contenuto nei limiti dell'art. 99, quarto comma, c.p. Il motivo del terzo imputato è stato ritenuto generico per indeterminatezza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando gli elementi posti a fondamento della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi concernenti la commisurazione della pena e il preteso doppio computo della recidiva, poiché la sentenza impugnata esponeva specifiche ragioni giustificative del diverso trattamento sanzionatorio e l'aumento per recidiva era stato applicato una sola volta entro i limiti di legge. Ha ritenuto generico il motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per carenza dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione e del furto con strappo, per il quale gli imputati erano stati condannati.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Il limite previsto per l'aumento di pena dovuto alla recidiva è stato ritenuto rispettato, essendo l'aumento applicato una sola volta e in misura inferiore al massimo consentito.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di proscioglimento immediato è stata esaminata sotto il profilo della deduzione difensiva, ma il motivo è stato dichiarato generico per mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della censura.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento delle censure; la mancanza di tale indicazione rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la diversità del trattamento sanzionatorio tra imputati del medesimo procedimento non determina di per sé un vizio di motivazione; il vizio è configurabile soltanto quando la differenziazione sia giustificata da argomentazioni irragionevoli o paradossali.
  • La motivazione sulla pena è congrua quando individua specifici elementi differenzianti tra gli imputati, anche riferiti alla gravità della recidiva, ai precedenti penali e alla prossimità temporale tra una precedente condanna e il nuovo reato.
  • Non sussiste un doppio computo della recidiva quando l'aumento per tale circostanza è applicato una sola volta sulla pena base; la censura deve inoltre contestare specificamente l'entità dell'aumento per poter essere scrutinata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi sottoposti al suo sindacato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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