Cassazione Penale, Ordinanza n. 32726/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo, relativo all'eccessività della pena e alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, era manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando la decisione del Tribunale di Bari, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di rapina. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti i parametri dell'art. 133 c.p., oppure che tali parametri risultino desumibili dalla motivazione complessiva della sentenza. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fissato la pena base al minimo edittale e, mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva ridotto la sanzione quasi al minimo consentito.
Norme richiamate
I criteri oggettivi e soggettivi di commisurazione della pena rilevano nella valutazione della sua adeguatezza; quando la pena è inferiore alla media edittale, il loro richiamo può risultare implicitamente dal giudizio di adeguatezza o dalla motivazione complessiva.
La sentenza di merito ha riguardato una condanna per il delitto di rapina; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
Massime di principio
- Quando il giudice si discosta dal minimo edittale, quanto maggiore è lo scostamento tanto più puntuale deve essere la motivazione, con indicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti.
- Se la pena è determinata al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione non analitica, anche mediante il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, purché i parametri valutativi siano desumibili dalla sentenza nel suo complesso.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando la pena base è fissata al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche conducono la sanzione quasi al minimo consentito.
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