Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11550/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo illogicità della motivazione e erronea applicazione della norma processuale (art. 597, comma 3 c.p.p.) in relazione all'art. 69 c.p., lamentando che la Corte d'appello avrebbe trattato le "attenuanti generiche" come equivalenti all'aggravante (art. 219, comma 2, n.1 L.Fall.) nonostante il primo giudice avesse ritenuto un prevalere delle attenuanti e non si dovesse configurare la continuazione tra due bancarotte ma un unico reato aggravato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la riforma parziale rispetto al Tribunale di Bergamo: ha escluso la continuazione e ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1 L.Fall., valutando le attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante e, per rispetto del divieto di reformatio in peius (essendo l'appello proposto solo dall'imputato), ha confermato la pena più mite già inflitta in primo grado (anni 1 e mesi 10), nonostante il calcolo teorico avrebbe portato a pena maggiore. Per l'inammissibilità del ricorso è stata condannata la parte al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma richiamata come parte della fattispecie di bancarotta contestata; utilizzata per individuare la specifica condotta di bancarotta contestata all'imputato

  • art. 216, nn. 1 e 2 legge fallimentare

    Richiamata come riferimento alle circostanze e aggravanti contestate nella fattispecie di bancarotta

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Rilevante per la qualificazione dell'aggravante; la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile in luogo della continuazione tra i due fatti, orientando il giudizio sul bilanciamento con le attenuanti generiche

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente come presunta violata in ordine al modo in cui la Corte d'appello ha valutato le circostanze; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia invece applicato correttamente i criteri di valutazione e il divieto di reformatio in peius

  • art. 69 c.p.

    Riferimento normativo collegato alla valutazione delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha valutato le attenuanti in equilibrio con l'aggravante, riconoscendone equivalenza

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge n.176/2020

    Norma che ha autorizzato il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, procedendo con le conclusioni scritte

  • art. 606 c.p.p.

    Norma applicata per la declaratoria di condanna alle spese processuali ed alla somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile per profili di colpa

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello ravvisa un'aggravante in luogo della continuazione, può valutare le attenuanti come equivalenti all'aggravante: la scelta di equivalenza o prevalenza deve essere adeguatamente motivata
  • Quando l'appello è proposto solo dal ricorrente (imputato), la Corte d'appello non può aggravare la posizione processuale o sostanziale dell'imputato (divieto di reformatio in peius); anche se la riclassificazione dei fatti porterebbe a una pena teoricamente più alta, la Corte può confermare la pena più mite già inflitta in primo grado
  • Le questioni di diritto relative al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti richiedono motivazione specifica: la Cassazione giudica l'adeguatezza della motivazione e può dichiarare inammissibile il ricorso se la doglianza non supera i requisiti di rilevanza e correttezza procedurale
  • Ricorsi formulati con profili di colpa (ossia manifestamente infondati o mal posti) possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • In ipotesi di controversie su qualificazione giuridica dei fatti (es. continuazione vs. unico reato aggravato), è essenziale presentare in appello e in cassazione argomentazioni chiare e concrete sulla corretta applicazione delle norme sostanziali e sulle conseguenze sul quantum della pena

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.