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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07615/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo due motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta e l'elevato importo del prezzo del reato; gli stessi argomenti erano stati ritenuti idonei anche a escludere l'adeguatezza della pena pecuniaria alternativa. Il ricorso è stato ritenuto generico, poiché chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per genericità i due motivi relativi alla particolare tenuità del fatto e all'omessa applicazione della pena pecuniaria alternativa, osservando che la motivazione della Corte d'appello non presentava evidenti vizi logici ed era quindi insuscettibile di diversa autonoma rivalutazione in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la sua applicazione è stata esclusa per le modalità della condotta e per l'elevato importo del prezzo del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato come base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando si limita a sollecitare una nuova valutazione di circostanze già apprezzate dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La valutazione di insussistenza della particolare tenuità del fatto, se sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche e fondate su elementi concreti come le modalità della condotta e l'entità del prezzo del reato, non è normalmente rivalutabile in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità del fatto per ragioni che incidono sulla gravità della condotta, gli stessi elementi possono legittimamente sorreggere anche il diniego di una pena pecuniaria alternativa a quella detentiva, se la scelta sanzionatoria è coerentemente motivata.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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