Cassazione Penale, Ordinanza n. 41093/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui il G.U.P. aveva applicato la pena per un reato in materia di stupefacenti, deducendo: a) violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto; b) omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte osserva però che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, solo nei casi di errore manifesto; nel caso concreto la censura era formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, senza che l'asserita violazione fosse immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. perché non si trattava di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena.
Consente la trattazione de plano del ricorso nei casi in cui l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; in tema di qualificazione giuridica del fatto, il vizio è deducibile solo se l'errore è manifesto.
È richiamato per escludere l'ammissibilità del motivo prospettato, ritenuto non consentito dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di una proposizione del ricorso senza colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
- Non è ammissibile il ricorso che deduca una violazione di legge sulla qualificazione del fatto in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando la censura non emerga con immediatezza dagli atti rilevanti.
- Nel rito del patteggiamento, la deduzione di cause di proscioglimento non può essere introdotta con motivi non consentiti dalla disciplina speciale delle impugnazioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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