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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 460/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di euro 67.000 sul conto intestato alla Second Hand s.r.l. I motivi di impugnazione erano tre: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 322-bis c.p.p., deducendo che l'appello ha natura devolutiva e il Tribunale doveva rivalutare i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"; (2) violazione degli artt. 62 e 321 c.p.p. e 648-bis c.p., contestando che la natura fittizia della somma non poteva essere desunta da sommarie dichiarazioni di terzi e sostenendo l'estraneità e la buona fede del Naponiello; (3) omessa pronuncia e carenza di motivazione sulla richiesta di dissequestro di euro 2.000, in quanto, a detta della difesa, emergerebbe da atti che solo 65.000 erano transitati originariamente e quindi 2.000 andavano dissequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'appello consentisse una piena rivalutazione dei presupposti della misura oltre i limiti dei motivi dedotti: l'appello era circoscritto alle specifiche allegazioni già formulate (inosservanza delle norme di ricorso). Sul secondo motivo ha confermato la valutazione del Tribunale che, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso Naponiello e delle sommarie informazioni di terzi, risultava l'assenza di causale e la natura fittizia del bonifico di euro 67.000, con conseguente identificabilità della somma con l'oggetto del sequestro. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato specifico confronto con le risultanze assunte dal G.I.P. e dal Tribunale. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Predisposizione del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso (contesto procedurale di trattazione del ricorso)

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dell'errata valutazione dei presupposti del sequestro; la Corte osserva che l'appello è devolutivo nei limiti dei motivi specificamente dedotti e non autorizza una rivalutazione generica dei presupposti oltre le questioni indicate dall'impugnante

  • art. 62 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti della cognizione del giudice dell'appello e alla necessità di specificità dei motivi di impugnazione

  • art. 321 c.p.p.

    Rilevante sul piano della determinazione del bene sottoposto a misura cautelare e dei criteri di fissazione del sequestro preventivo

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul reato di riciclaggio richiamata nel contesto delle contestazioni originarie che giustificavano il sequestro; la Corte prende atto delle risultanze indiziarie connesse all'ipotesi di riciclaggio/operazioni prive di causale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, per colpa dell'instaurazione del ricorso, applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'appello cautelare reale è devolutivo ma la cognizione del giudice resta limitata ai motivi espressamente e specificamente dedotti nell'impugnazione: non consente una rivalutazione illimitata dei presupposti della misura se tali questioni non sono state adeguatamente articolate.
  • Le dichiarazioni rese da persone indiziate di responsabilità possono essere utilizzate nei confronti di terzi; non sono automaticamente inutilizzabili integralmente e possono concorrere a formare il quadro indiziario quando valutate congiuntamente ad altre risultanze.
  • La mera affermazione generica di buona fede o di estraneità, se non supportata da elementi probatori specifici e autosufficienti, non è idonea a determinare la revoca del sequestro preventivo.
  • Per ottenere il dissequestro parziale è necessario formulare richieste documentate, autosufficienti e confrontarsi puntualmente con le risultanze del provvedimento impugnato: riferimenti vaghi ad atti o passaggi non riprodotti in modo contestuale possono rendere il motivo inammissibile.
  • La mancanza di causale e l'assenza di rapporti commerciali comprovati possono legittimare la qualificazione come "fittizio" di un trasferimento e consentire l'identificazione della somma con l'oggetto del sequestro preventivo.

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