Cassazione Penale, Sentenza n. 8988/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 12/07/2022 per omessa statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. n. 309/1990). Ha ritenuto che, alla luce dell'ingente quantitativo di cocaina (9,240 kg) e della somma di denaro trovata (circa C 14.000,00), sussistessero elementi concreti di pericolosità sociale e i presupposti giuridici per l'espulsione (delitto in materia di stupefacenti e pena superiore a due anni). Parallelamente l'imputato ha proposto ricorso per presunta violazione dell'art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità), contestando la mancata valutazione di circostanze che avrebbero potuto determinare il proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale nella parte che denunciava la mancanza di motivazione circa la valutazione della pericolosità sociale e la conseguente statuizione sull'espulsione. Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione, e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul solo punto. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento non esime il giudice dall'accertamento di profili imprescindibili come la pericolosità sociale quando rilevante per l'applicazione di misure di sicurezza
art. 86 d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
Regola l'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti; la Corte costituzionale ha escluso la sua applicazione automatica senza accertamento concreto della pericolosità sociale, imponendo al giudice un esame motivato della sussistenza dei presupposti
Prevede i reati relativi al traffico e alla detenzione di stupefacenti; nel caso concreto ha costituito il titolo di reato contestato all'imputato
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante prevista per talune condotte in materia di stupefacenti; il giudice di merito ha valutato le attenuanti in rapporto di equivalenza rispetto a tale aggravante
Cause di non punibilità: l'imputato ha invocato la mancata valutazione di tali cause, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non riferita ai limiti ammessi contro la sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le censure proponibili in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; ammissibili solo specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza). Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché estraneo a tali ipotesi
Disciplina generale dei motivi di cassazione; la giurisprudenza consente il ricorso per cassazione anche contro sentenze di patteggiamento quando si tratti di misure obbligatorie per legge relative al titolo di reato
Stabilisce gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso (compenso spese e obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende), applicato al ricorso inammissibile dell'imputato
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata
La Corte costituzionale (es. sent. n. 58/1995) e la Cassazione (più pronunce) hanno chiarito che l'espulsione non può essere disposta automaticamente: il giudice deve motivare sulla pericolosità sociale e le circostanze rilevanti (art. 133 c.p.) anche nella fase del patteggiamento; la mancata o insufficiente motivazione integra vizio che legittima l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il giudice è comunque tenuto a valutare e motivare la sussistenza della pericolosità sociale quando da essa dipende l'applicazione di una misura di sicurezza (es. espulsione): l'omessa o insufficiente valutazione può essere motivo di annullamento
- Il Procuratore generale può proporre ricorso in Cassazione quando manchi una statuizione relativa a una misura di sicurezza che richiede un accertamento concreto previsto dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale; l'assenza di motivazione su questo punto è censurabile
- Le possibilità di impugnazione in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono limitate (art. 448, comma 2-bis c.p.p.); il ricorrente difensivo deve aderire a uno dei motivi espressamente ammessi (volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile
- Quando la legge prevede misure che incidono su diritti fondamentali (libertà personale, espulsione), la Corte costituzionale richiede un accertamento concreto e motivato: la mera automatica applicazione non è compatibile con il principio di tutela costituzionale della libertà
- In caso di annullamento per mancanza di motivazione su misura di sicurezza, il rinvio deve essere disposto al giudice competente e, di norma, in diversa persona fisica per garantire imparzialità nel nuovo esame
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