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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19196/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da una proprietaria di immobile, terza datrice d’ipoteca, contro l’azione esecutiva promossa da una banca in forza di un mutuo fondiario stipulato nel 2010. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, con conseguente nullità dell’ipoteca e degli atti della procedura esecutiva. La Corte d’appello ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo valida la costituzione in appello della banca e revocando le nullità dichiarate. In cassazione il ricorso principale censurava la sentenza d’appello per avere escluso l’improcedibilità dell’appello della banca, sostenendo che la costituzione fosse tardiva e viziata: il primo deposito telematico era stato effettuato da un soggetto privo di procura e il secondo, pur compiuto dal difensore effettivo, aveva ricevuto esito negativo al controllo finale. Le ricorrenti incidentali riproponevano sostanzialmente le stesse difese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per tardivo deposito e ha accolto il ricorso principale, affermando che, in caso di esito negativo dei controlli telematici necessari al perfezionamento del deposito, la parte ha l’onere di attivarsi con gli strumenti processuali previsti, e che l’inerzia della parte impedisce di considerare perfezionata la costituzione; perciò l’appello della banca era improcedibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha accolto il ricorso principale. Cassa la sentenza della Corte d’appello di Brescia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito dichiarando improcedibile l’appello proposto dalla banca. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità, valorizzando la parziale novità della questione processuale affrontata.

Norme richiamate

  • art. 38 TUB

    richiamato come norma sul limite di finanziabilità del mutuo fondiario, la cui violazione era stata posta a fondamento della decisione di primo grado poi riformata

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per affermare il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, con conversione delle impugnazioni successive in incidentali

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione dalla notificazione del ricorso principale

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    richiamati per affermare che il ricorso successivo, divenuto incidentale, deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per qualificare come inammissibile il deposito tardivo del ricorso incidentale nel nuovo regime del processo civile telematico

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    richiamato per individuare il momento di perfezionamento e tempestività del deposito telematico al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 13, comma 2, d.m. n. 44/2011

    richiamato per spiegare che la ricevuta di avvenuta consegna attesta il ricevimento del deposito nel dominio giustizia e, nei casi previsti, il deposito presso l’ufficio giudiziario

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per escludere la rimessione in termini, poiché il termine non era ancora spirato al momento dell’esito negativo del deposito

  • art. 60, n. 1, c.p.c.

    richiamato come rimedio da attivare quando il cancelliere rifiuti senza giusto motivo di compiere gli atti legalmente richiesti o ometta di compierli nel termine

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato per escludere la sanatoria del primo deposito compiuto da soggetto privo di procura, trattandosi di atto processualmente inesistente nel regime applicabile ratione temporis

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina l’improcedibilità dell’appello in difetto di valida costituzione dell’appellante

  • art. 347 c.p.c.

    citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di costituzione in appello

  • art. 168 c.p.c.

    citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di deposito e iscrizione a ruolo

  • artt. 72 e 73 disp. att. c.p.c.

    citati nel motivo di ricorso come norme processuali attinenti al deposito e alla costituzione

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012

    citato nel motivo di ricorso e poi applicato per il deposito telematico degli atti

  • art. 16-undecies d.l. n. 179/2012

    citato nel motivo di ricorso tra le norme del processo telematico

  • art. 19-ter specifiche tecniche PCT

    citato nel motivo di ricorso tra le regole tecniche del processo civile telematico

  • D.M. n. 44/2011

    citato nel motivo di ricorso quale normativa tecnica del processo telematico

  • D.L. n. 179/2012

    citato nel motivo di ricorso quale cornice normativa del deposito telematico

  • D.M. 28 dicembre 2015

    citato nel motivo di ricorso con riferimento alle specifiche tecniche del PCT

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali, il perfezionamento del deposito è ancorato alla ricevuta di avvenuta consegna, ma la sua efficacia resta subordinata al positivo superamento dei controlli successivi previsti dal sistema; l’esito negativo delle fasi finali impedisce di considerare validamente perfezionato il deposito se la parte non attiva i rimedi processuali disponibili.
  • Se il deposito telematico produce un esito negativo per ragioni che la parte reputa erronee, grava sulla parte stessa l’onere di reagire tempestivamente con gli strumenti offerti dall’ordinamento: istanza ex art. 60 c.p.c. finché i termini non sono scaduti, rimessione in termini se la decadenza è già maturata e ricorrono i presupposti.
  • Un atto di appello depositato da soggetto privo di procura è processualmente inidoneo; se il successivo deposito del difensore effettivo non si perfeziona per l’esito negativo dei controlli telematici e la parte resta inerte, manca una valida costituzione dell’appellante e l’appello è improcedibile.
  • Nel processo di cassazione, quando una prima impugnazione viene notificata, le impugnazioni successive contro la stessa sentenza si considerano incidentali e devono rispettare il termine di deposito previsto per il ricorso incidentale; il suo tardivo deposito comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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