Cassazione Penale, Sentenza n. 35661/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), censurando la motivazione circa la sussistenza dei "gravi indizi". Lamenta in particolare che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero generiche e non convergenti (sostiene che solo Antonio Pipolo lo indica specificamente e che gli altri collaboratori non offrono riscontri utili: Schisa non lo riconosce in fotografia, Rolletta lo identifica solo come membro della famiglia senza riferire condotte, Costabile riferisce genericamente una partecipazione ai traffici di droga), e denuncia violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame sufficiente, congrua e non manifestamente illogica. Ha richiamato il principio di limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi nelle misure cautelari (possibile controllo solo sulla presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) e ha dato per sussistenti i gravi indizi a carico del ricorrente. La Corte ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori, considerate nel loro complesso, convergenti e in parte riscontrate da intercettazioni e da fatti successivi (intervento dopo l'agguato del 29/10/2020, partecipazione ad una tentata estorsione nei confronti di un parcheggiatore abusivo), nonché provenienti anche da soggetti di gruppi rivali, il che esclude l'accordo preventivo. Ha inoltre rilevato che la precedente assoluzione non definitiva del G.i.p. non è preclusiva, essendo intervenute dichiarazioni e intercettazioni successive. Per questi motivi ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e ha condannato il ricorrente alle spese; la decisione non determina la liberazione e dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri concreti) fossero sufficienti in sede cautelare per configurare gravi indizi di partecipazione all'associazione contestata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa per censurare la motivazione: la Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità è limitato e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi probatori, potendo intervenire solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Norma concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi e la loro attendibilità: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori purché sussistano riscontri e convergenze, anche se alcune frasi sono riportate come "sentito dire", se integrate da altri elementi.
Norma sulle prove dichiarative (seguito e valutazione delle dichiarazioni): la Corte ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori nel loro complesso e alla luce di riscontri esterni, riconoscendone la rilevanza ai fini cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di conferma di misura cautelare: la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto, non comportando la decisione la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non è ammessa una rivalutazione libera degli indizi, ma solo il controllo sulla presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono ritenersi convergenti anche se non sovrapponibili nei dettagli: è sufficiente che convergano sul "nucleo centrale" della narrazione e presentino riscontri esterni o fra loro reciproci.
- La presenza di riscontri individualizzanti (intercettazioni che coinvolgono l'indagato, fatti successivi coerenti come tentate estorsioni o reazioni a aggressioni) rafforza la portata indiziaria delle dichiarazioni e giustifica la misura cautelare nella fase prognostica.
- Una precedente assoluzione non definitiva non ha effetto preclusivo se successivamente emergono nuove dichiarazioni o prove (ad es. nuove collaborazioni, intercettazioni) che integrano il quadro indiziario.
- Dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti a gruppi rivali o autonomi sono particolarmente significative perché riducono il rischio di accordo fraudolento tra dichiarante e parte accusatrice.
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve confrontarsi puntualmente con la motivazione esistente; censure generiche sulla insufficienza degli indizi sono meno efficaci se non indicate nei termini di mancanza o manifesta illogicità.
- In fase cautelare il giudizio è prognostico: per la misura è sufficiente una ragionevole, alta probabilità di colpevolezza basata su elementi convergenti e riscontrati, non la prova definitiva della responsabilità.
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