Cassazione Penale, Sentenza n. 1048/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di rinvio dall'annullamento della Cassazione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.). Due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per presunta incompatibilità del giudice che aveva già deciso su istanza analoga e rifiuto ingiustificato dell'astensione/ricusazione; (2) vizio di valutazione e violazione di legge per omessa o errata considerazione delle sentenze precedenti (in particolare decisioni del 9 luglio 2019 e della Cassazione del 4 giugno 2021) che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'esistenza di un unico disegno criminoso e la continuità fra l'appartenenza a Cosa Nostra e la successiva partecipazione a una nuova associazione mafiosa, con conseguente riconoscimento della continuazione fra condanne distanti nel tempo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: la questione di legittimazione del giudice attiene alla materia della capacità del giudice e non alla violazione di legge sostanziale, la ricusazione era già stata esperita e respinta in sede di appello e mancava la specificità necessaria. Il secondo motivo è infondato: il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente colmato le lacune segnalate dalla Cassazione, la valutazione circa l'unicità del disegno criminoso è apprezzamento di fatto di competenza del giudice di merito/ esecuzione, e la lunga frattura temporale (circa 22 anni) unitamente ai prolungati periodi di detenzione rendono implausibile l'esistenza di un programma unitario predeterminato. Inoltre è sottolineato l'onere di allegazione e prova in capo a chi invoca la continuazione e la necessità di verifica specifica quando si tratti di appartenenza a più sodalizi anche se dello stesso stampo.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta in sede esecutiva di applicazione della disciplina del reato continuato; la sua applicazione richiede valutazione di fatto sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso e spetta al giudice dell'esecuzione accertare indici concreti.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Censura di violazione di legge sostanziale: la Corte osserva che la questione di incompatibilita del giudice rientra nella lett. c) (condizioni di capacità del giudice), non nella lett. b).
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Rilevanza delle cause di nullità connesse alle condizioni di capacità del giudice; queste sono di ordine assoluto e rilevabili d'ufficio.
comma 2 e comma 1 lett. a)
Regola che consente al giudice di proseguire se la ricusazione è stata respinta e disciplina i modi di ricusazione; la pronuncia di rigetto della ricusazione legittima il giudice a proseguire e rende la questione non idonea a costituire motivo di nullità in sede di gravame.
Norme concernenti la causa di incompatibilità del giudice; la loro inosservanza può dare luogo a ricusazione ma non automaticamente a nullità della decisione in sede di gravame se il rimedio processuale di ricusazione è stato esperito e deciso.
art. 178 lett. a) e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamate come disciplina delle cause di nullità di ordine assoluto attinenti alla capacità del giudice.
art. 81 secondo comma cod. pen.
Principio secondo cui la continuazione richiede un progetto criminoso unitario; la Corte richiama che il decorso del tempo è indicatore rilevante ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso.
Riferimento al modello normativo dell'associazione mafiosa: la mera appartenenza a più sodalizi dello stesso stampo non è di per sé sufficiente a determinare la continuazione senza specifica verifica della natura e continuità delle associazioni.
art. 627 e art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa nella censura di violazione di legge e di motivazione; la Corte però ritiene che non sussista la violazione dedotta e che la motivazione del giudice dell'esecuzione sia adeguata.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione del reato continuato in sede esecutiva grava sull'istante: è necessario allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, non bastano la contiguità cronologica o l'identità tipologica dei reati.
- Una lunga frattura temporale fra fatti criminosi, specialmente se intervallata da prolungati periodi di detenzione, è un indice forte contrario al riconoscimento della continuazione e richiede prove positive che colleghino i fatti in un piano unitario preordinato.
- L'appartenenza a più associazioni dello stesso stampo mafioso non comporta automaticamente la continuazione: occorre analizzare la natura, l'operatività e la continuità delle singole organizzazioni e verificare i programmi operativi condivisi.
- Questioni di incompatibilità o ricusazione del giudice devono essere specificamente dedotte e, se la ricusazione è stata esperita e respinta, il rimedio processuale esaurito limita il rilievo della questione in sede di legittimità.
- In sede di cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto rilevanti per la continuazione è limitato: la Corte di legittimità verifica la razionalità e la logicità della motivazione ma non riesamina ex novo l'apprezzamento probatorio che compete al giudice di merito o all'esecuzione.
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