Cassazione Penale, Ordinanza n. 19197/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo ha censurato la dichiarazione di responsabilità per il reato contestato, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione dei fatti e l'operatività di una causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto; la Corte di cassazione ha rilevato che tale censura mirava a sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella dei giudici di merito. Con il secondo motivo ha denunciato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello, senza reale critica argomentata alla motivazione. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la motivazione della corte territoriale era immune da evidenti illogicità e il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per l'invasione di terreni o edifici, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto non consentita in sede di legittimità una rivalutazione del fatto e della responsabilità quando la motivazione di merito sia logicamente e giuridicamente adeguata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in appello; in cassazione la censura è stata giudicata non specifica perché riproduttiva delle doglianze già disattese.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per affermare il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una sostituzione del ragionamento del giudice di merito con un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
- La deduzione di una causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto deve confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata; in cassazione non è ammissibile una mera riproposizione della tesi difensiva già esaminata e disattesa nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate in appello, senza indicare concreti vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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