Sentenza del 16/01/2019 n. 877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di B.D., quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, una cartella di pagamento di Euro 47.513,13 per l'IVA non versata dal cedente M.M. nell'anno 2006. L'Amministrazione sosteneva che la vendita delle autovetture a un prezzo inferiore a quello di acquisto integrasse la cessione a un prezzo inferiore al valore normale, facendo scattare la solidarietà del cessionario. La CTR aveva invece ritenuto insufficienti tali elementi, valorizzando i listini Eurotax e la buona fede del cessionario. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo vizi motivazionali e violazione dell'art. 60-bis, sostenendo che la buona fede non fosse necessaria e che fosse rilevante anche il prezzo di acquisto sostenuto dal cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di B.D. per irregolarità della procura speciale, non materialmente collegata al controricorso e rilasciata con modalità non conformi all'art. 83 c.p.c. Nel merito, ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'obiettiva differenza tra il prezzo di cessione e il valore normale dei beni possa fondare la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente, senza necessità di dimostrare la sua mala fede o la conoscenza della frode. Ha inoltre precisato che il valore normale può essere determinato anche considerando il prezzo di acquisto sostenuto dal cedente, e non soltanto i listini Eurotax. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis
Il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta relativa a cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, salvo prova documentale contraria.
La norma introduce una presunzione di solidarietà del cessionario per l'IVA non versata dal cedente quando i beni sono ceduti a un prezzo inferiore al valore normale. La responsabilità opera anche senza prova della mala fede o della partecipazione del cessionario a una frode. Il cessionario può liberarsi dimostrando documentalmente che il prezzo ridotto dipende da circostanze oggettive, da specifiche disposizioni di legge e non è collegato al mancato pagamento dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14
Per valore normale dei beni si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Il valore normale può essere determinato facendo riferimento, quando possibile, non solo ai listini di mercato, come Eurotax, ma anche ai listini, alle tariffe e ai prezzi praticati dall'impresa che ha fornito i beni. Pertanto, il prezzo di acquisto sostenuto dal cedente può costituire un parametro rilevante.
Codice di procedura civile, art. 83
La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere conferita nelle forme previste dalla legge e deve essere materialmente riferibile al ricorso o al controricorso.
Una procura separata, non materialmente congiunta all'atto difensivo e non autenticata nelle forme prescritte, non consente una valida costituzione nel giudizio di cassazione e comporta l'inammissibilità del controricorso.
Codice di procedura civile, art. 370
Le regole formali previste per il ricorso per cassazione si applicano anche al controricorso, compresi i requisiti relativi alla procura.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries
Le normative nazionali possono prevedere la responsabilità solidale per l'IVA non versata, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.
È compatibile con il diritto dell'Unione una disciplina che utilizzi presunzioni per tutelare il credito IVA, purché il soggetto interessato possa concretamente superarle fornendo una prova contraria non eccessivamente difficile.
Massime di principio
- Quando un bene rientra tra quelli individuati dalla normativa e viene ceduto a un prezzo obiettivamente inferiore al valore normale, il cessionario può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'IVA non versata dal cedente.
- La buona fede del cessionario, da sola, non esclude la responsabilità prevista dall'art. 60-bis: ciò che rileva principalmente è la differenza oggettiva tra il prezzo praticato e il valore normale del bene.
- Il valore normale deve essere accertato concretamente e può essere ricavato da più fonti: listini di mercato, condizioni praticate da altri operatori, precedenti transazioni e prezzo di acquisto sostenuto dal cedente.
- Il cessionario può contrastare la presunzione fornendo documenti che dimostrino che il prezzo ridotto dipendeva da circostanze oggettive, quali difetti, condizioni particolari del bene, esigenze commerciali ricorrenti o disposizioni di legge, e che non era collegato all'evasione dell'IVA.
- Nelle controversie tributarie di legittimità, il rispetto formale delle regole sulla procura è essenziale: una procura non correttamente collegata al controricorso può comportare l'inammissibilità della difesa.
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