Cassazione Penale, Ordinanza n. 11354/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stata confermata la decisione di merito in un procedimento per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il tema centrale del ricorso riguarda il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: il primo giudice aveva già rilevato la presenza di due precedenti per analogo reato, circostanza non adeguatamente contrastata con l'appello e valorizzata dalla Corte territoriale per escludere l'applicazione dell'istituto. In sede di legittimità le doglianze difensive sono state ritenute manifestamente infondate e, comunque, non consentite perché dirette a censurare un apprezzamento già compiuto dai giudici di merito in presenza di precedenti specifici e di indice di abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., osservando che già il primo giudice aveva evidenziato due precedenti per analogo reato e che la difesa non aveva efficacemente contestato tale dato in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è preclusa quando risulti un comportamento abituale dell'autore; nel caso esaminato il diniego è stato ritenuto corretto in presenza di precedenti per analogo reato e di una mancata specifica contestazione in appello.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il procedimento riguarda il reato di evasione, richiamato come precedente specifico e come fatto oggetto del giudizio di merito.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando emerga una serialità di condotte della stessa indole idonea a integrare un comportamento abituale dell'autore.
- Ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p., la presenza di precedenti per reati analoghi costituisce un elemento decisivo se valorizzato già nei gradi di merito e non specificamente confutato dalla difesa.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre doglianze già manifestamente infondate o a contestare valutazioni di merito correttamente motivate sul punto dell'abitualità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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