Cassazione Penale, Ordinanza n. 11254/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava la determinazione del trattamento punitivo, contestata per asserita illogicità o insufficienza della motivazione. La censura è stata ritenuta formulata in termini di evidente aspecificità estrinseca, perché non incideva su profili sindacabili in sede di legittimità e non confrontava in modo puntuale la motivazione della decisione impugnata, considerata invece sufficiente, non illogica e adeguata anche quanto all'esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specificamente contestato né un intervento sul merito della responsabilità, poiché la decisione si limita al vaglio di ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in una doglianza generica o aspecifica e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio, se sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive, non è censurabile in cassazione come mero dissenso sul merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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