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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11253/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con la procedura del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Dal testo emerge che il ricorso censurava il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte rileva però che, in caso di sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili doglianze sul difetto di motivazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha ritenuto che la censura relativa alla motivazione del trattamento sanzionatorio non sia scrutinabile in sede di legittimità in presenza di concordato in appello. Conseguentemente ha applicato la procedura semplificata e non partecipata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è ammesso dedurre il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dal combinato disposto con l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non è deducibile in cassazione il semplice difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio quando la decisione di merito sia stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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