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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11249/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata la pena concordata per il delitto di furto con strappo di un telefono cellulare. Con l'unico motivo ha lamentato l'omessa motivazione sull'entità della pena irrogata, ritenuta eccessiva, nonché l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano tra i motivi deducibili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, o all'erronea qualificazione giuridica del fatto; resta esclusa la censura sulla mera congruità della pena e, a maggior ragione, sulla mancata sospensione condizionale quando essa non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non deducibili in cassazione le censure sull'entità della pena e sulla mancata sospensione condizionale in un giudizio definito con patteggiamento, poiché si trattava di profili non compresi tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti specifici di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza, ed erronea qualificazione giuridica del fatto se l'errore è manifesto ed emerge ictu oculi dal capo di imputazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono tassativi e non è consentito introdurre censure estranee ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza sulla mera quantificazione della pena è inammissibile se la pena non è illegale, poiché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del trattamento sanzionatorio concordato.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere invocata in cassazione quando non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti o non sia stata specificamente devoluta al giudice; in difetto, il giudice non può concederla d'ufficio.
  • Nel patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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