Cassazione Penale, Ordinanza n. 11257/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 maggio 2024. Dal testo emerge che le doglianze riproponevano profili già esaminati e respinti nel merito; la difesa contestava, in sostanza, la soluzione adottata dai giudici di merito circa l'applicazione, alla fattispecie, del principio di specialità attenuata di cui all'art. 26, comma 2, lettera b, della legge MAE. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già vagliate con motivazione giuridicamente corretta e puntuale.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, lettera b, legge MAE
principio di specialità attenuata
La Corte richiama l'applicazione alla specie del principio di specialità attenuata, ritenendolo correttamente applicato dai giudici di merito e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta e risponda puntualmente alle questioni dedotte.
- La dedotta erronea applicazione del principio di specialità attenuata, ove già affrontata con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, non consente di per sé l'accoglimento del ricorso se la censura si risolve in una mera reiterazione delle argomentazioni di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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