Cassazione Penale, Ordinanza n. 11256/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano meramente reiterativi di censure già scrutinare e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti con gli elementi acquisiti e prive di manifeste illogicità. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano diretti a contestare: la finalizzazione illecita della sostanza detenuta; il giudizio di bilanciamento tra circostanze, con particolare riferimento al trattamento delle circostanze attenuanti generiche, che la difesa assumeva dovessero essere prevalenti e non equivalenti; e il discostamento della pena dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero doglianze già esaminate e disattese in appello e che non fossero deducibili in sede di legittimità perché sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze istruttorie e priva di manifeste illogicità.
- La contestazione della destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, del giudizio di equivalenza tra circostanze e della quantificazione della pena è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a sovvertire l'apprezzamento di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11227/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11249/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11253/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11254/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11257/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11258/2025 del 20/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →