Cassazione Penale, Ordinanza n. 04626/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un unico motivo: l'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata, asseritamente commessa il 6 marzo 2019. La difesa ha inoltre depositato una memoria oltre il termine di quindici giorni applicabile al procedimento camerale, memoria che la Corte ha ritenuto tardiva. La Corte ha verificato che il termine quinquennale di prescrizione era stato sospeso dal 16 dicembre 2022 al 17 marzo 2023 per un rinvio disposto a seguito di impedimento dell'imputato per ragioni di salute, ma ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente preclusione del rilievo d'ufficio della causa estintiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, alla data della sentenza di appello (9 maggio 2024), la prescrizione non era ancora maturata; il termine è decorso solo successivamente. Tuttavia, poiché il ricorso era inammissibile per manifesta infondatezza, non è stato possibile dichiarare la prescrizione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni è stata ritenuta tardiva nel procedimento camerale di legittimità.
combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il termine per il deposito della memoria nel procedimento camerale è di quindici giorni; il deposito oltre tale termine è tardivo.
ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
In caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, la sospensione della prescrizione è commisurata alla durata del differimento concretamente disposto dal giudice quando non sia prevedibile il momento di cessazione dell'impedimento.
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il rilievo officioso di cause di non punibilità, incluse quelle estintive del reato.
Massime di principio
- Quando il procedimento è rinviato per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute e non è prevedibile la cessazione dell'impedimento, la sospensione del corso della prescrizione non si determina in modo fisso in sessanta giorni, ma coincide con la durata del differimento concretamente disposto dal giudice.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata in cassazione se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché manca un valido rapporto di impugnazione idoneo a consentire il rilievo ex officio dell'estinzione del reato.
- Nel procedimento camerale di legittimità, le memorie depositate oltre il termine previsto sono tardive e non possono spiegare effetti processuali.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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