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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20005/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per il delitto di violazione della misura cautelare ex art. 387-bis c.p. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava la persistente violazione della misura cautelare applicata all'indagato e, quindi, la sussistenza del reato e del dolo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto del giudizio; la Corte ne richiama la configurabilità in relazione alla persistente violazione della misura cautelare e alla sussistenza del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte e già esaminate in modo adeguato e corretto dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • In tema di violazione della misura cautelare, la persistenza dell'inosservanza della misura e la presenza del dolo possono essere desunte e apprezzate dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito proporre doglianze meramente generiche o ripetitive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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