Cassazione Penale, Sentenza n. 26986/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2022 con cui la Corte d'appello - quale giudice dell'esecuzione - ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Di Febo. La revoca si fondava su una successiva condanna definitiva intervenuta nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva, per un delitto commesso anteriormente a una condanna a pena detentiva la cui somma cumulata superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., e sul rilievo che la pena non poteva considerarsi estinta per prescrizione alla luce della dichiarazione di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. La ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen., sostenendo che l'esclusione dell'estinzione per prescrizione opera solo se la recidiva aggravata sia stata dichiarata prima che inizi il decorso del tempo necessario alla prescrizione o se durante il periodo prescrizionale si sia riportata una condanna per reato della stessa indole, circostanze che a suo avviso non si verificavano.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., purché l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra la sentenza e la maturazione della prescrizione. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 4095/2019, Figliomeni) secondo cui la recidiva ha effetti solo se il giudice ne accerti i requisiti sostanziali (maggior colpevolezza e maggior pericolosità). Applicando tali principi il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato la sospensione condizionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma che permette la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; applicata dal giudice dell'esecuzione per revocare la sospensione a fronte di nuova condanna sopravvenuta che incide sulla situazione detentiva complessiva.
Norma sui limiti di cumulabilità delle pene; valutazione della Corte dell'appello ha considerato che la pena cumulata con quella precedentemente sospesa superava i limiti di tale articolo.
art. 172, comma settimo, cod. pen.
Stabilisce che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi di cui all'art. 99 quando l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio della condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi entro il periodo prescrizionale; la Corte ha interpretato che non è rilevante che l'accertamento sia avvenuto prima della sentenza originaria.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Disciplina la recidiva aggravata; la Corte ha richiamato che la recidiva ha effetti impeditivi dell'estinzione della pena quando sia stata accertata con le modalità e nei termini indicati dall'art. 172, comma settimo.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di disporre versamenti alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.
Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019 (Figliomeni)
Giurisprudenza di legittimità richiamata secondo cui la recidiva è produttiva di effetti solo se il giudice ne accerti i requisiti sostanziali (maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità), e che tale accertamento può essere fatto sia nel giudizio della condanna sia in un diverso giudizio relativo a fatti commessi entro il termine di prescrizione.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di quantificazione del versamento alla Cassa delle ammende, per affermare che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva aggravata rileva ai fini dell'impedimento dell'estinzione per prescrizione solo quando il giudice l'ha accertata in modo concreto e motivato, valutando la maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto, non si tratta di un mero dato formale rappresentato da una precedente condanna.
- L'accertamento della recidiva può essere compiuto sia nel giudizio che ha inflitto la pena sia in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra la sentenza e la maturazione della prescrizione; in questi casi l'estinzione per prescrizione non opera.
- La revoca della sospensione condizionale (art. 168, primo comma, n. 2) è legittima quando, per effetto di una successiva condanna, la pena cumulata supera i limiti stabiliti dalla normativa sulla cumulabilità (art. 163).
- Nelle impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione è necessario proporre questioni non in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata; deduzioni meramente ermeneutiche contrarie a principi consolidati possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
- In casi simili occorre verificare con attenzione le date dei fatti, delle condanne e dei passaggi in giudicato, perché la rilevanza della recidiva ai fini dell'estinzione per prescrizione dipende dalla temporalità degli accertamenti e dei reati rispetto al periodo prescrizionale.
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