Cassazione Civile, Ordinanza n. 03772/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto in primo grado la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dei compensi maturati nell'ambito dei corsi di specializzazione frequentati in un arco temporale compreso tra il 1980-1981 e il 1990-1991. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, con termine decennale. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, richiamando un orientamento secondo cui la prescrizione decorreva dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che aveva riconosciuto il diritto a borsa di studio solo per taluni specializzandi beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i medici deducevano violazione e falsa applicazione di direttive CEE, del d.lgs. n. 257/1991, della L. n. 370/1999 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine decennale di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147/2009, che avrebbe definito il contrasto giurisprudenziale sul dies a quo; in subordine, indicavano anche il 20 ottobre 2007 quale data di cessazione dell'obbligo di attuazione delle direttive comunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile la tesi dei ricorrenti sulla decorrenza della prescrizione dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147/2009 o dal 20 ottobre 2007, perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi, per i corsi tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990-1991, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. La doglianza è stata qualificata come richiesta di riesame dell'interpretazione già consolidata della Corte, quindi non ammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la Presidenza del Consiglio si era costituita solo per l'eventuale discussione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva CEE 75/362/CEE
È richiamata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva e incompleta trasposizione ha fondato la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi.
Direttiva CEE 75/363/CEE
È richiamata insieme alle altre direttive comunitarie quale fonte dell'obbligo di adeguamento poi attuato tardivamente.
Direttiva CEE 82/76/CEE
È indicata come direttiva oggetto di tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno.
Direttiva CEE 93/16/CEE
È menzionata tra le fonti europee evocate nel ricorso, senza specifiche ulteriori nel testo.
Direttiva 2005/36/CE
È menzionata tra le fonti europee richiamate nel motivo di ricorso, senza una distinta elaborazione nel testo.
d.lgs. n. 257/1991
È indicato come atto di trasposizione dell'ordinamento interno, ritenuto però tardivo e incompleto rispetto alle direttive sui medici specializzandi.
È ritenuta la norma che, con l'art. 11, ha riconosciuto rilievo ai soli specializzandi destinatari di sentenze amministrative irrevocabili; la sua entrata in vigore (27 ottobre 1999) è assunta come dies a quo della prescrizione.
È invocato dai ricorrenti per contestare la decorrenza della prescrizione, ma la Corte aderisce all'orientamento secondo cui il diritto poteva essere fatto valere dal 27 ottobre 1999.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i diritti risarcitori derivanti dalla tardiva o incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, cioè dal 27 ottobre 1999, per i corsi ricompresi nel periodo considerato.
- La successiva definizione giurisprudenziale del contrasto sul dies a quo non sposta il momento iniziale della prescrizione quando l'orientamento consolidato già individui in una diversa data il primo momento utile per far valere il diritto.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere un riesame dell'interpretazione giurisprudenziale già consolidata dalla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte si è costituita solo per l'eventuale discussione, può non esservi statuizione sulle spese; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
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