Cassazione Civile, Sentenza n. 6547/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica di una cartella di pagamento e della successiva intimazione: la cartella era intestata a Sardelli S.r.l., società che era stata incorporata (estinta) nella T.S.M. prima delle notifiche rilevanti. Equitalia e l'Agenzia contestavano la decisione della CTR che aveva ritenuto nulla la notifica eseguita alla società incorporata, insofferente della tempestiva conoscenza del ruolo da parte della società incorporante; si discuteva altresì sulla prova della notifica, sull'ammissibilità dell'opposizione e sulla motivazione dell'atto tributario. In sede di Cassazione sono stati sollevati vizi di diritto richiamando norme societarie e tributarie (art. 2504-bis c.c., artt. 50 e 26 DPR 602/1973, art. 2700 c.c., ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia Sud S.p.A. che il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva dichiarato la nullità della notifica della cartella eseguita alla società incorporata (Sardelli) e non alla società incorporante (T.S.M.), poiché la notificazione a soggetto estinto non consente la tempestiva conoscenza del ruolo da parte dell'incorporante. Per effetto dell'accoglimento del principio sulla inefficacia della notifica alla società estinta, gli altri motivi sono stati assorbiti. Equitalia e l'Agenzia sono condannate a rifondere le spese di lite nella misura indicata dalla Corte e alla corresponsione del contributo unificato come dettagliato.
Norme richiamate
La Corte applica il principio che la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata: la notificazione di atti tributari alla società estinta è viziata e non produce conoscenza valida per l'incorporante
Richiamato in relazione alla prova della consegna degli atti e alla identificazione del consegnatario: la mancata identificazione impedisce di attestare che il destinatario fosse legittimato a ricevere l'atto
art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma sulle modalità di notificazione degli atti tributari: la documentazione esibita dal concessionario deve comprovare correttamente la notifica al soggetto legittimato; in mancanza, la notifica può essere ritenuta inefficace
art. 50, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina i termini e le modalità dell'intimazione di pagamento e dell'opposizione alla cartella: la Corte distingue tra notifiche di cartella e di intimazione e sottolinea che la sanatoria di certe nullità non può operare retroattivamente se l'atto presupposto non è stato tempestivamente impugnato
art. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimenti alle norme processuali tributarie sull'instaurazione del processo e sull'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte richiama il corretto termine e titolarità per proporre opposizione
Richiamati nella cornice delle norme sulle trasformazioni societarie per valutare gli effetti della fusione e l'identità soggettiva dei debitori tributari
art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Invocato incidentalmente in tema di effetti tributari delle vicende societarie e della posizione tributaria del soggetto incorporato rispetto all'incorporante
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto delle regole applicabili al pagamento del contributo unificato da parte di amministrazioni pubbliche e degli importi da versare
Massime di principio
- La fusione per incorporazione produce l'estinzione della società incorporata e, conseguentemente, le notifiche di atti compiute successivamente all'estinzione e indirizzate alla società incorporata sono generalmente nulle rispetto all'incorporante: gli atti tributari devono essere notificati al soggetto sopravvivente/incorporante per essere efficaci
- La notifica di una cartella di pagamento a persona o soggetto non identificabile (ovvero a soggetto estinto) non garantisce la prova della ricezione da parte del destinatario legittimato e può rendere l'atto inefficace
- La sanatoria di vizi di notifica è limitata: l'eventuale sanatoria dell'avviso di intimazione non estende automaticamente efficacia alle notifiche degli atti presupposti non tempestivamente impugnati
- In procedimenti con pluralità di parti, i ricorsi devono rispettare il principio di unità dell'impugnazione: l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza del processo e le impugnazioni successive devono assumere la forma di ricorsi incidentali nei termini previsti, pena decadenza
- In casi simili è fondamentale verificare la data certa di estinzione della società incorporata, la data di formazione del ruolo e delle notifiche e la corrispondenza del destinatario delle notifiche con il soggetto giuridico attivo al momento della notifica
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