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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6600/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi impugnavano la sentenza del Tribunale che, in appello, aveva integralmente riformato la pronuncia del Giudice di Pace che aveva riconosciuto il risarcimento per la caduta di Immacolata Adinolfi su un tombino non fissato. Il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabile la CTU perché si era avvalsa di documentazione medico-legale prodotta tardivamente (dopo la prima udienza) e quindi preclusa, con conseguente insufficienza probatoria circa l'an e il quantum del danno. In Cassazione i ricorrenti denunciavano vizio di motivazione, violazioni di norme processuali (formazione del giudicato interno, ammissibilità della prova documentale) e contestavano la valutazione sulla prova del danno non patrimoniale. 4D SRL proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando omissioni di pronuncia sul profilo della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul nesso causale e sulla richiesta di manleva dall'assicurazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale degli eredi e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di 4D S.r.L. Ritenute inammissibili o infondate le censure: la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa l'inutilizzabilità della CTU che si era avvalsa di documentazione tardiva e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in euro 1.800,00 per compensi oltre 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; è stato altresì dato atto degli obblighi di versamento previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di legittimità: dopo la modifica del 2012 il controllo è limitato ai vizi indicati e non comprende il sindacato sulla mera insufficienza logico-argomentativa della motivazione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nelle censure relative all'omessa pronuncia: la Corte verifica che non vi sia omissione di statuizione su questioni decisive ma ha ritenuto assorbite o infondate le doglianze.

  • art. 132, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Invocato con riferimento alla motivazione della sentenza: la Corte ha ricordato il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto dall'art. 111 Cost. e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato.

  • artt. 342, 346, 366, 369 cod. proc. civ.

    Richiamati nel quadro delle censure processuali e dei requisiti di allegazione in Cassazione: la Corte ha evidenziato l'inammissibilità di motivi che non dimostrino adeguatamente il vizio dedotto.

  • art. 2051 cod. civ.

    Richiamato dalla resistente in ordine alla responsabilità per cose in custodia: la Corte ha ritenuto assorbite le censure incidentali stante il rigetto del ricorso principale e non ha ritenuto sussistenti omissioni decisorie tali da infirmare la decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Citato per il principio costituzionale della motivazione: la Corte ha operato il controllo sul 'contenuto minimo' della motivazione, ritenendo che il Tribunale l'avesse rispettato.

  • D.L. n. 83/2012, art. 54 conv. in L. n. 134/2012 (modifica art. 360 c.p.c.)

    Rilevata come modifica che ha limitato il sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito, restringendo l'esame cassazionale ai soli vizi espressamente previsti.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato in relazione agli obblighi contributivi a carico dei ricorrenti per il deposito/correzione di atti: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c. la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per criticare la mera insufficienza logico-argomentativa della motivazione; il sindacato è limitato a vizi tassativi e alla mancanza del requisito motivazionale minimo.
  • Documenti vitali per l'accertamento del danno prodotti tardivamente (dopo la prima udienza o oltre le preclusioni) possono rendere inutilizzabile una CTU che si sia avvalsa di tali documenti: le parti devono depositare in tempo utile la documentazione essenziale a fondamento della domanda.
  • La CTU può acquisire documenti non prodotti dalle parti solo per fatti accessori strettamente tecnici necessari alla consulenza; non può supplire all'onere probatorio delle parti su fatti costitutivi della domanda.
  • Nel rito davanti al Giudice di Pace si applicano le regole di preclusione similmente al rito di primo grado: la produzione tardiva di prove può comportare l'esclusione dal processo e l'insuccesso della domanda risarcitoria.
  • Le censure in Cassazione devono essere complete e documentate: motivi che non dimostrino concretamente l'errore di procedimento sono inammissibili; inoltre la soccombenza comporta condanna alle spese e agli oneri contributivi indicati in sentenza.

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