Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa in procedimenti riuniti da più creditori, nel cui ambito una società terza ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sostenendo di essere proprietaria del bene sottoposto a pignoramento. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, mentre la Corte d'appello di Firenze l'ha riformata e ha rigettato la domanda. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, ma dal testo della sentenza non è possibile ricostruirne nel dettaglio il contenuto sostanziale oltre all'allegazione, desumibile solo in via indiziaria, della rivendicazione di proprietà dell'immobile acquistato da un soggetto poi assoggettato a sequestro conservativo penale convertito in pignoramento e della contestazione dell'opponibilità del titolo esecutivo. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti e della specificità richiesta, perché non indica compiutamente parti, crediti, titoli esecutivi, beni pignorati, difese, contenuto delle decisioni di merito e atti processuali rilevanti, riducendosi di fatto a una questione astratta di diritto non valutabile nel concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione del fatto e la specificità dei motivi. Ha affermato che, mancando un quadro completo delle vicende sostanziali e processuali, non è possibile scrutinare il merito dell'unico motivo. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari, poiché la causa di inammissibilità era già evidente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla società opponente per rivendicare la proprietà del bene pignorato.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione sufficiente e specifica dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte una piena comprensione della controversia senza dover attingere ad altre fonti o agli atti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tali disposizioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione chiara, completa e specifica dei fatti di causa e del percorso processuale, così da consentire alla Corte di comprendere il senso concreto delle censure senza ricorrere autonomamente agli atti o alla sentenza impugnata.
- La mancanza di indicazioni essenziali su parti, domande, titoli, beni controversi, difese e contenuto delle decisioni di merito integra un vizio di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- Quando il ricorso è radicalmente inammissibile, la Corte può decidere immediatamente senza disporre l'integrazione del contraddittorio verso eventuali litisconsorti necessari, se tale attività sarebbe comunque inutile rispetto all'esito del giudizio.
- In cassazione non è sufficiente prospettare questioni di diritto in astratto: le censure devono essere calate nel concreto assetto fattuale e processuale della lite, pena l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →