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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32856/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Torino aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di tentata truffa aggravata in concorso, riqualificando in questi termini il fatto originariamente contestato. Secondo l'accertamento riportato nella sentenza, l'imputato si era spacciato per un maresciallo dei carabinieri e, con il pretesto di dover eseguire controlli presso l'abitazione delle persone offese, le aveva indotte a collocare denaro e oggetti preziosi in una cassetta, che avrebbero dovuto essere esibiti per essere fotografati. Una volta entrato nell'abitazione, aveva infilato le mani nella cassetta, senza riuscire a impossessarsi dei beni per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che dalla querela e dal verbale di arresto risultava l'esistenza di atti diretti all'impossessamento della cassetta e dei preziosi. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 624-bis e 640 c.p., sostenendo che il fatto, erroneamente qualificato come tentata truffa, integrasse invece il tentato furto in abitazione aggravato dall'uso del mezzo fraudolento. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il pubblico ministero sollecitasse una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che le persone offese non avevano inteso trasferire definitivamente il possesso dei beni, ma li avevano consegnati solo precariamente nell'apparenza di un controllo; l'imputato aveva quindi tentato autonomamente di impossessarsene contro la volontà delle vittime.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio. Ha ritenuto erronea la qualificazione del fatto come tentata truffa aggravata, affermando che la condotta integra il tentato furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento. Il discrimine è individuato nella volontà della persona offesa: nella truffa la vittima, pur a causa dell'inganno, intende trasferire il bene all'agente; nel furto la consegna è soltanto precaria e non esprime volontà di cedere proprietà o possesso. Nel caso concreto, l'inganno aveva creato una situazione di affidamento funzionale all'impossessamento contro la volontà delle vittime, mentre l'azione esecutiva era consistita nell'infilare le mani nella cassetta, interrotta dall'intervento della polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella contestazione originaria quale disposizione sul concorso di persone nel reato.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la forma tentata del delitto.

  • art. 640 c.p.

    La Corte esclude la qualificazione come tentata truffa perché le persone offese non avevano volontà di trasferire definitivamente il possesso dei beni.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamato nella contestazione della tentata truffa aggravata; il testo non sviluppa una specifica interpretazione dell'aggravante.

  • art. 624-bis c.p.

    La condotta è ricondotta al tentato furto in abitazione, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

  • art. 550 c.p.p.

    La Corte rileva che il reato rientra tra quelli previsti dalla disposizione, con conseguente esperibilità del ricorso per cassazione quale unico rimedio del pubblico ministero contro la sentenza di primo grado.

  • art. 569, comma 4, c.p.p.

    La Corte ne esclude l'applicazione in ragione del fatto che, per il reato considerato, il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile contro la sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Il discrimine tra truffa e furto commesso mediante mezzo fraudolento risiede nella volontà della persona offesa: nella truffa la vittima, seppure indotta in errore, intende trasferire il possesso del bene; nel furto la consegna è soltanto precaria e non comporta volontà di cedere né la proprietà né il possesso.
  • Integra il tentato furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non la tentata truffa, la condotta di chi, simulando la qualità di agente di polizia e prospettando controlli inesistenti, ottiene la temporanea disponibilità di beni che la persona offesa non intende definitivamente trasferire e tenta poi di impossessarsene contro la volontà della stessa.
  • Quando gli artifici e raggiri non determinano un atto di disposizione patrimoniale volontario, ma creano soltanto una situazione di affidamento funzionale all'impossessamento del bene contro la volontà della vittima, la condotta deve essere qualificata come furto mediante mezzo fraudolento, nella forma tentata se l'impossessamento non si perfeziona.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di personeTentativo

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