Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di € 98.346,45 a titolo di saldo di rette di degenza in favore di una struttura ospedaliera. L'ASL/ATS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto l'opposizione. L'ente sanitario ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche per accettazione dalla controparte, rappresentando che le parti avevano definito i reciproci rapporti e non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio, con regolazione anche delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la controparte aveva aderito alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma, applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamato quale base processuale per la rinuncia al ricorso per cassazione e per la conseguente estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia accettata esclude la pronuncia sulle spese di lite.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la controparte aderisce alla rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è di stretta interpretazione, operando solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti o inammissibili non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la relativa previsione è eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Una misura processuale avente finalità sanzionatoria o dissuasiva non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.