Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di € 98.346,45 a titolo di saldo di rette di degenza in favore di una struttura ospedaliera. L'ASL/ATS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto l'opposizione. L'ente sanitario ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche per accettazione dalla controparte, rappresentando che le parti avevano definito i reciproci rapporti e non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio, con regolazione anche delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la controparte aveva aderito alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma, applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
È richiamato quale base processuale per la rinuncia al ricorso per cassazione e per la conseguente estinzione.
La rinuncia accettata esclude la pronuncia sulle spese di lite.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la controparte aderisce alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è di stretta interpretazione, operando solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti o inammissibili non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la relativa previsione è eccezionale e di stretta interpretazione.
- Una misura processuale avente finalità sanzionatoria o dissuasiva non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16642/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16645/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16647/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →