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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41261/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e determinato la pena, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità e la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si fondava l'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato, perché le censure sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate come violazione di legge ex art. 192 c.p.p., ma solo come vizio motivazionale, che nel caso concreto era escluso dall'ampia e coerente motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, richiamando la prossimità della pena al minimo edittale e la proporzione rispetto alla gravità del fatto e alle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    "le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge"

    La censura sulla valutazione delle prove non può essere proposta come violazione di legge; può venire in rilievo solo come vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    "non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen."

    Il motivo di violazione di legge non può essere utilizzato per aggirare i limiti di deducibilità delle censure motivazionali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."

    Le doglianze relative alla motivazione devono restare nei limiti tipici del vizio motivazionale.

  • art. 125 c.p.p.

    "anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."

    Le regole sulla motivazione non consentono di trasformare un vizio motivazionale in una violazione di legge deducibile in cassazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."

    La motivazione della sentenza deve rendere conto degli elementi decisivi, ma la loro critica resta soggetta ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.

    "in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen."

    La determinazione della pena è censurabile solo se priva di aderenza ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    "in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen."

    La pena può essere censurata in cassazione solo se la motivazione non mostra il corretto uso dei criteri di gravità del reato e personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    "condanna il ricorrente al pagamento ... della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza che investe la valutazione delle prove non è deducibile come violazione di legge ex art. 192 c.p.p., salvo che la censura riguardi un effettivo vizio motivazionale nei limiti del controllo di legittimità.
  • La motivazione sulla credibilità della persona offesa è immune da sindacato di legittimità se è ampia, coerente, priva di illogicità manifeste e sorretta da riscontri, e se il ricorrente non si confronta specificamente con essa.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica; è invece insindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito quando sia ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e spieghi la proporzione rispetto alla gravità del fatto.
  • La mera riproposizione di censure generiche o non confrontate con la sentenza impugnata conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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