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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19670/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), contestando: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e mancata adeguata valutazione circa la richiesta di riqualificazione dell'ipotesi in contravvenzione ai sensi dell'art. 712 c.p., lamentando difetto di specifica motivazione della Corte territoriale rispetto ai motivi di appello; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133, 163 e 164 c.p., per carente, generica e non logica motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, senza considerare elementi favorevoli quali la giovane età e l'assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e infondato quanto al primo. In particolare: - Ha confermato la correttezza della qualificazione del reato come ricettazione, condividendo la valutazione probatoria del giudice di merito (fermo del conducente sul ciclomotore risultato provento di furto, comportamento elusivo, targa non corrispondente, assenza di documenti, accertamento banca dati). Di conseguenza è stata dichiarata irrevocabile la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e confermata la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione di lieve entità ex art. 648, comma 4 c.p. - Tuttavia la Cassazione ha annullato la parte della sentenza di merito che ha negato la sospensione condizionale della pena, perché la motivazione sul giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p. è risultata generica e assertiva, non avendo la Corte di merito dato conto in modo specifico degli elementi di disvalore che giustificassero il diniego nonostante l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e il fascicolo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per vizio di motivazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del fatto e alla motivazione sul diniego della sospensione condizionale.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma che disciplina la contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto in questa ipotesi, che la Corte ha ritenuto inammissibile alla luce degli elementi probatori indicanti consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione) comma 4

    Delitto contestato: la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione; è stata concessa l'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 4.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena (circostanze attenuanti e loro valutazione): richiamato in relazione alla necessità di considerare tutte le circostanze ai fini del giudizio prognostico per la sospensione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena in rapporto alle circostanze (collegata al giudizio prognostico dell'art. 164); richiamato in rapporto al diniego della sospensione.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola il giudizio prognostico sulla riabilitazione e sulla pericolosità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fornito una motivazione adeguata circa gli elementi che hanno determinato il diniego della sospensione condizionale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente in rapporto al diritto di difesa e al corretto esame dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto però che la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado fosse sufficiente.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione delle sentenze e garanzia del diritto di difesa; la Cassazione ha valutato la sufficienza della motivazione complessiva nel merito e l'insufficienza specifica solo sul punto della sospensione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata in apertura per le forme di trattazione del ricorso (modalità procedurali straordinarie introdotte dalla normativa emergenziale); non rilevante ai fini del merito sostanziale.

Massime di principio

  • La riqualificazione del reato in contravvenzione (art. 712 c.p.) può essere esclusa quando il complesso degli elementi fattuali e probatori indichi in modo univoco la provenienza delittuosa e la consapevolezza dell'agente; la prova può essere anche indiziaria (comportamento elusivo, documentazione mancante, riscontri banca dati, ecc.).
  • La mera adozione, da parte della Corte d'appello, degli argomenti del primo grado non configura automaticamente un vizio di motivazione se le due sentenze possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complesso argomentativo; ciò è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale quando gli argomenti sono ripresi in modo coerente.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione di una lieve entità della fattispecie non impongono automaticamente la sospensione condizionale della pena: si tratta di valutazioni distinte (commisurazione della pena vs. giudizio prognostico). Tuttavia, il diniego della sospensione deve essere motivato specificamente con riferimento agli elementi di disvalore che rendono negativa la prognosi.
  • Nel formulare il giudizio prognostico ex art. 164 c.p. il giudice deve considerare e motivare in concreto i criteri indicati (età, incensuratezza, intensità del dolo, condizioni socio-familiari, ecc.); motivazioni generiche o meramente assertive possono essere motivo di annullamento parziale della sentenza.
  • Il dolo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale: l'accettazione consapevole del rischio che la cosa fosse di provenienza illecita, oltre alla condotta dell'agente e alla mancanza di spiegazioni plausibili, può integrare il requisito psicologico tipico del reato.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso (annullamento limitato a specifico motivo), la Corte di Cassazione può rinviare la decisione a diversa sezione del giudice di appello per garantire un nuovo esame specifico del punto censurato.

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