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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47321/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze per violazione dell'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p., deducendo che la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In particolare ha contestato che la Corte abbia attribuito rilievo decisivo alla testimonianza di Moreno Barsottini (riguardante i rapporti commerciali e la localizzazione dei mezzi) e che, data tale centralità delle prove dichiarative, fosse necessaria la rinnovazione delle dichiarazioni rese in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia basato la riforma della sentenza su una diversa valutazione del contenuto delle prove dichiarative né sulla sola rivalutazione della credibilità dei testi, ma su una nuova e complessiva analisi di elementi diversi dalle dichiarazioni testimoniali (in particolare la localizzazione del Bitondo nel piazzale alla data indicata e l'atto di cessione del 18/11/2015 in cui l'imputato si qualificava "proprietario non intestatario"). Ne è conseguito che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non era necessaria. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato Bitondo responsabile del reato ai sensi dell'art. 624 c.p. e lo aveva condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 250,00 euro di multa (con applicazione della recidiva e esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn.5 e 7 c.p.), è stata confermata nella parte sostanziale per quanto qui rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma incriminatrice del furto: la Corte ha confermato la responsabilità (ascrizione del reato a capo a)).

  • art. 625, nn. 5 e 7, cod. pen.

    Aggravanti contestate che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti nel caso concreto (assenza di concorso e di beni esposti alla pubblica fede).

  • art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria solo se l'appello del pubblico ministero investe valutazioni attinenti alla prova dichiarativa ritenute decisive nel primo grado; non determina l'obbligo di rinnovare l'intera istruttoria quando la Corte d'appello fondi la riforma su altri elementi probatori o su una nuova analisi che non riguarda la credibilità o il contenuto delle testimonianze.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione del pubblico ministero (errata valutazione delle prove) ai fini dell'appello; il Collegio ha valutato se tale censura richiedesse rinnovazione dell'istruttoria.

  • Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) - Corte EDU (art. 6 CEDU, par. 3 lett. d)

    Principio secondo cui l'imputato ha diritto all'esame dei testimoni a carico: è parametro interpretativo che giustifica l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello investe la valutazione decisiva delle prove dichiarative.

  • Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    "Il nuovo quadro normativo ... non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado..."

    Chiarisce che la rinnovazione è mirata e circoscritta: il giudice d'appello deve disporla solo se è censurata specificamente la dichiarazione di un testimone ritenuta decisiva, mentre in altri casi può procedere a diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. è obbligatoria solo se l'appello del pubblico ministero contesta la valutazione di prove dichiarative ritenute decisive per l'assoluzione in primo grado.
  • Se l'appello si fonda su una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio o su elementi non dichiarativi (documenti, riscontri oggettivi, rilevazioni di localizzazione, atti formali), il giudice d'appello può riformare la sentenza senza disporre la rinnovazione delle testimonianze rese in primo grado.
  • Per il difensore: quando si contesta l'omessa rinnovazione, è cruciale dimostrare che la Corte d'appello ha effettivamente fatto dipendere la condanna da specifiche dichiarazioni testimoniali 'decisive' del primo grado; in assenza di ciò, l'eccezione sarà probabilmente respinta.
  • Per il pubblico ministero: nell'impugnare una assoluzione per errata valutazione delle prove dichiarative, indicare con precisione quali dichiarazioni si ritengono decisive e perché la loro diversa valutazione giustifica la rinnovazione dell'istruttoria.
  • In pratica, occorre distinguere sempre se la diversa decisione in appello derivi da (a) rivalutazione della credibilità/contenuto delle testimonianze o (b) nuova combinazione di elementi probatori non dichiarativi: solo nel primo caso la rinnovazione è normalmente necessaria.

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