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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due ex socie di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese impugnavano due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA in capo alla società estinta e, per riflesso, alle socie, assumendo l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA relativi a fatture emesse da altra società ritenuta cartiera e riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR accoglieva l’appello delle contribuenti ritenendo non adeguatamente provata l’inesistenza delle operazioni. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava, in modo promiscuo, violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 132 e 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni e avesse valorizzato indebitamente la tracciabilità dei pagamenti e la mancata prova della restituzione delle somme; con il secondo lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice di appello aveva male apprezzato il complesso degli indizi raccolti dall’Ufficio, ignorando plurimi elementi convergenti sulla natura fittizia delle prestazioni e invertendo, di fatto, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione e del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, cumuliando censure incompatibili di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, e comunque ha escluso un vizio motivazionale rilevante nel nuovo perimetro dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse male governato i criteri di valutazione della prova in materia di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione può assolvere il proprio onere con presunzioni semplici, anche tratte dalla mancanza di struttura organizzativa del fornitore, mentre grava sul contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni per conservare detrazione IVA e deduzione dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell’onere della prova: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio può provare i fatti costitutivi della pretesa anche per presunzioni, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della corretta motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata tuttavia ritenuta inammissibile per la sua formulazione promiscua.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per contestare un vizio motivazionale; la Corte ha ribadito che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sono censurabili solo mancanze motivazionali radicali, non semplici insufficienze o contraddittorietà.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza esito favorevole per la ricorrente sul quel motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per veicolare le doglianze di violazione processuale e di motivazione apparente o errori di attività.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare il governo della prova; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sotto il profilo della falsa applicazione dei criteri di valutazione probatoria da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla valutazione delle prove, che la CTR avrebbe compiuto in modo frammentario e non coerente rispetto agli indizi raccolti dall’Ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro del minimo costituzionale della motivazione, cui deve conformarsi la sentenza di merito.

Massime di principio

  • In materia di IVA e deduzione dei costi per fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indici quali l’assenza di una struttura organizzativa, logistica o operativa del soggetto fatturante.
  • La regolarità formale della documentazione, la presenza di fatture e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare l’effettività dell’operazione, perché possono essere elementi tipicamente utilizzati per simulare operazioni fittizie.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante sull’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni per conservare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo riferite alla medesima questione, poiché ciò rimette impropriamente alla Corte il compito di qualificare le doglianze del ricorrente.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non potendo più investire la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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