Cassazione Penale, Sentenza n. 23552/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione in termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza (23/12/2016) e, in subordine, domanda di rescissione del giudicato per mancata conoscenza della sentenza e per presunta nullità delle notificazioni (elezione di domicilio presso il difensore di ufficio senza assenso, possibile allontanamento/espulsione dall'Italia al momento delle notifiche). Il ricorrente deduceva la violazione delle forme di notificazione e l'inefficacia della dichiarazione di assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente sufficiente ai fini della dichiarazione di assenza: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da attestare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto. Nel caso di specie la Corte di appello non aveva fornito elementi sufficienti per escludere la mancata ed incolpevole conoscenza del procedimento da parte di Dima; pertanto l'ordinanza è stata annullata e la questione rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato per cui Dima è stato condannato (la sentenza di primo grado ha inflitto la pena di un anno di arresto ai sensi di questa disposizione).
Richiamato dal ricorrente in relazione a ricerche non eseguite: è invocato come possibile mezzo per ottenere elementi nuovi utili alla rescissione del giudicato (il ricorrente lamenta che non siano state disposte le ricerche previste da tale norma).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata per le notificazioni effettuate al difensore domiciliatario (prevede modalità di notifica al domiciliatario anche in caso di mancato assenso). La Corte di appello aveva ritenuto regolari le notifiche eseguite ai sensi di questa disposizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza dell'assenso del domiciliatario, le notifiche avrebbero dovuto seguire le forme dell'art. 157 e che quelle effettuate sarebbero state nulle; la Cassazione ha però valutato che, alla luce della normativa e della giurisprudenza, l'accertamento dell'effettivo rapporto fra difensore e assistito rimane requisito essenziale.
art. 162 cod. proc. pen. (menzione della legge 23 giugno 2017, n. 103 - comma 4-bis)
legge n. 103 del 2017, che ha aggiunto all'art.162 cod. proc. pen. il comma 4-bis
La Corte osserva che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nel caso concreto è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n.103/2017; pertanto l'elezione ha avuto efficacia anche senza il consenso del domiciliatario. La modifica normativa intervenuta con la legge 103/2017 incide sulla disciplina delle elezioni di domicilio successive alla sua entrata in vigore.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (massima richiamata)
"ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa."
Principio di diritto applicato dalla Cassazione: la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta per dichiarare l'assenza dell'imputato; occorre accertare l'effettiva relazione professionale e la concreta possibilità che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la concreta possibilità di comunicazione tra difensore e assistito.
- Le notifiche eseguite presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, non escludono di per sé la possibilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza degli atti; il giudice deve valutare anche elementi concretamente idonei a provare che l'assistito sia stato informato.
- Tentativi infruttuosi di notifica alla residenza possono essere interpretati come indice di irreperibilità (anche temporanea) e non come prova della presenza volontaria dell'imputato o della sua conoscenza degli atti.
- Il silenzio del difensore domiciliatario (mancata segnalazione di impossibilità di contatto) è un elemento equivoco e non prova certa dell'effettivo rapporto professionale o della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- La proposizione di atti processuali o di ricorsi amministrativi in periodi temporali simili (es. ricorso contro provvedimenti prefettizi) non costituisce automaticamente prova della conoscenza del procedimento penale; va valutata nel complesso delle circostanze.
- Le modifiche normative (es. legge n.103/2017 su art.162 c.p.p.) possono cambiare l'efficacia dell'elezione di domicilio rispetto al consenso del domiciliatario; per i casi anteriori alla modifica va applicata la disciplina previgente.
- In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza da parte dell'imputato, il rimedio della rescissione o altre tutele processuali vanno valutati con attenzione: il giudice di merito deve motivare adeguatamente il rifiuto di tali istanze, considerando la giurisprudenza di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23514/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23515/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23522/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23523/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23524/2023 del 30/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →