Cassazione Penale, Sentenza n. 00827/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scarvaglieri impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione solo rispetto al delitto di tentato omicidio (e ai connessi reati di detenzione e porto illegale di armi) contenuti nella sentenza della Corte d'assise di appello del 01/12/2024, escludendo invece il vincolo di continuazione tra quei reati e gli omicidi per i quali era stato ritenuto responsabile. Con unico motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 81, comma (cpv.) c.p. e all'art. 671 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello, giudice dell'esecuzione, non poteva discostarsi dal principio secondo cui il riconoscimento della medesima programmazione criminosa in sede di cognizione si trasferisce a tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione (principio di "proprietà transitiva" della continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato che la sentenza della Corte d'assise di appello del 01/12/2024 aveva espressamente affermato che "Tutti i delitti sono chiaramente legati fra loto dal vincolo della continuazione" e che, quindi, la Corte di appello (giudice dell'esecuzione) non poteva escludere l'unicità del disegno criminoso né fondare il proprio giudizio su accertamenti di fatto contrari a quelli di sentenze irrevocabili. Avendo la Corte territoriale violato la giurisprudenza consolidata (richiamata in motivazione), la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania per un nuovo esame.
Norme richiamate
Invocato come motivo di ricorso per vizio di diritto nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione di principi di diritto in tema di continuazione.
Richiamato come ulteriore causa di cassazione; collegato alla valutazione errata o contraddittoria delle risultanze di fatto rispetto a sentenze irrevocabili.
Richiamato in relazione al regime della continuazione e alla determinazione della pena; nella vicenda è stato assunto che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso si comunica ai reati unificati dal vincolo della continuazione.
Norma citata in riferimento al rimedio impugnatorio contro l'ordinanza; utilizzata nel quadro delle deduzioni sull'affermazione del vincolo di continuazione in sede esecutiva.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023 (Bifone, Rv. 284264 - 01)
Principio consolidato richiamato dalla Cassazione: il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione né fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Se in sede di cognizione (giudizio di merito) è stata accertata irrevocabilmente la continuità del disegno criminoso tra una serie di reati, il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione tale unicità del disegno criminoso né basare la propria decisione su fatti contrari a quelli già accertati irrevocabilmente.
- Il riconoscimento della continuazione ha effetto "transitivo" (proprietà transitiva): se A è stato ritenuto continuativo con B e B è continuativo con C, il vincolo di continuazione si estende anche tra A e C, salvo motivazione congrua e compatibile con le sentenze irrevocabili.
- Le decisioni del giudice della cognizione che accertano la sussistenza della continuazione e identificano il delitto più grave per la determinazione della pena vincolano il giudice dell'esecuzione; qualsiasi diversa valutazione richiede motivazione che non contrasti con gli accertamenti definitivi.
- In caso di contrasto tra valutazioni del giudice dell'esecuzione e accertamenti irrevocabili, la parte interessata può esperire il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo esame.
- Nelle impugnazioni bisogna sempre verificare le motivazioni delle sentenze di merito: se la sentenza di cognizione dichiara espressamente il vincolo della continuazione, ogni decisione esecutiva che neghi tale vincolo è esposta al rischio di annullamento in sede di legittimità.
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