Ordinanza n. 2420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda cautelare contro l’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva sospeso gli effetti dell’interdittiva antimafia adottata nei confronti della società. Dalla motivazione emerge che l’interdittiva si fondava prevalentemente sui legami familiari dell’amministratore con soggetti controindicati, in particolare sul rapporto di parentela con lo zio materno, gravato da precedenti penali rilevanti. L’Amministrazione richiamava inoltre una relazione dei Carabinieri, nella quale veniva evocata la possibile esistenza di ulteriori realtà imprenditoriali controindicate. La società ha resistito all’appello cautelare; il signor -OMISSIS- non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. Nella fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l’appello non presentasse elementi sufficienti per riformare la decisione di primo grado. In particolare, il provvedimento interdittivo valorizzava soprattutto i legami familiari, ma dagli atti non emergevano ulteriori elementi specifici e individualizzanti idonei a dimostrare un concreto e attuale rischio di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa. Il rapporto di parentela con lo zio materno, anche in presenza di precedenti penali significativi, non risultava accompagnato da evidenze di un’effettiva ingerenza, diretta o indiretta, nella gestione societaria. La relazione dei Carabinieri era ritenuta generica, poiché si limitava a prospettare la possibile esistenza di ulteriori realtà imprenditoriali controindicate senza fornire riscontri puntuali riferiti alla società interessata. Sono stati quindi ritenuti carenti, allo stato, indizi apprezzabili idonei a sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa. Il Consiglio di Stato ha precisato che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere sulla base di un corredo istruttorio e motivazionale più puntuale. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
La misura interdittiva antimafia deve essere sostenuta da elementi istruttori specifici e individualizzanti idonei a fondare una prognosi concreta e attuale di infiltrazione mafiosa; il solo dato relazionale, anche se riferito a un parente con precedenti penali rilevanti, non è sufficiente in assenza di ulteriori riscontri gravi, precisi e concordanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela dell’amministratore dell’impresa con soggetti controindicati, anche quando questi siano gravati da precedenti penali rilevanti; occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un’effettiva ingerenza, anche indiretta, nella gestione societaria.
- La prognosi di permeabilità mafiosa deve essere sostenuta da elementi specifici, individualizzanti, concreti e attuali riferiti alla singola impresa destinataria della misura; il richiamo generico alla possibile esistenza di altre realtà imprenditoriali controindicate non è sufficiente.
- In sede cautelare, la conferma dell’annullamento o della sospensione degli effetti di un’interdittiva non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il potere, purché la nuova valutazione sia sorretta da un’istruttoria e da una motivazione più puntuali.
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