Cassazione Civile, Ordinanza n. 32423/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione relative a quattro procedimenti ablativi promossi da un comune per la realizzazione di opere pubbliche su terreni di proprietà privata: tre aree destinate a edilizia residenziale sociale e una area destinata a edilizia scolastica. In primo grado e poi in sede di rinvio la Corte d'appello ha quantificato le indennità sulla base di consulenze tecniche e, per l'area scolastica, di un atto di transazione tra le stesse parti relativo a un altro terreno ritenuto comparabile. Il proprietario ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza di rinvio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe acriticamente recepito la perizia collegiale, duplicato i costi di costruzione, mal determinato il valore medio dei fabbricati, omesso di considerare precedenti parametri giudiziali e violato il giudicato sugli interessi dovuti anche sull'indennità di occupazione; ha inoltre contestato la decorrenza dell'occupazione in uno dei procedimenti e la mancata rivalutazione delle somme dovute, invocando anche la giurisprudenza CEDU. Il comune, con ricorso incidentale, ha invece contestato la stima dell'area destinata a edilizia scolastica, deducendo che la Corte d'appello aveva utilizzato un atto transattivo del 2002 privo di omogeneità e temporalmente non rappresentativo rispetto all'esproprio del 1996, nonché che aveva erroneamente ammesso tale documento in rinvio e attribuito a un'area non edificabile un valore incoerente con la sua destinazione urbanistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del proprietario; ha dichiarato inammissibile o infondato il secondo motivo del ricorso incidentale del comune; ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla stima dell'area destinata a edilizia scolastica. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della determinazione dell'indennità per quel solo profilo, applicando il principio secondo cui i parametri comparativi devono essere storici, certi e riferiti a beni omogenei, e tenendo conto che la destinazione a edilizia scolastica rende l'area non edificabile. Sono rimaste ferme le altre statuizioni della sentenza di rinvio non investite dall'accoglimento.
Norme richiamate
i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti obbligatoriamente
la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità
sono stati scrutinati i motivi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge
richiamato per censurare l'utilizzo di un documento e la ricostruzione di fatti non contestati
richiamato per contestare la valutazione delle prove e del documento transattivo
invocato per lamentare omessa pronuncia sui capi relativi agli interessi sull'indennità di occupazione
invocato dal ricorrente principale in relazione al preteso giudicato sugli interessi
art. 39 L. 25 giugno 1865, n. 2359
norma richiamata come criterio di determinazione del valore venale dell'area espropriata
art. 42 Cost.
l'indennità di espropriazione è vista come ristoro monetario del diritto reale sacrificato
il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie può dar luogo al risarcimento del maggior danno, purché domandato e provato
art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in L. 359/1992
richiamato dal comune come disciplina del criterio indennitario per le aree espropriate
richiamato in relazione alla disciplina dell'indennità per aree non edificabili
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla stima indennitaria, il giudice del merito può scegliere tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo, ma la scelta e soprattutto l'applicazione del criterio devono essere sorrette da motivazione coerente e da dati effettivi e controllabili.
- Ai fini della stima sintetico-comparativa, i prezzi di confronto devono essere storici, certi e rappresentativi, cioè riferiti a beni effettivamente omogenei per caratteristiche urbanistiche, morfologiche e ubicazione; la comparazione con beni non omogenei non è idonea a fondare la valutazione.
- La destinazione urbanistica ad edilizia scolastica integra un vincolo conformativo e rende l'area non edificabile ai fini indennitari, senza che possa attribuirsi rilievo a una asserita utilizzabilità intermedia o a iniziative private o promiscue pubblico-private.
- L'indennità di espropriazione, essendo espressa originariamente in valori monetari, ha natura di obbligazione di valuta; la svalutazione non comporta automaticamente rivalutazione, ma può essere chiesto il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., con specifica domanda e prova.
- Non può essere censurato in cassazione, sotto le vesti del vizio motivazionale, un apprezzamento di merito che la Corte territoriale abbia già compiutamente motivato sui dati tecnici e sulle ragioni di adesione a una consulenza, salvo l'effettiva mancanza o apparenza della motivazione.
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